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Ordinanza

Ordinanza n. 14673/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di rifiuto del visto Schengen, codice pratica n.-OMISSIS-, adottato dall'Ambasciata d'Italia a L'Avana in data 25 marzo 2026, notificato in pari data alla ricorrente mediante modulo uniforme di cui all'Allegato VI del Regolamento (CE) n. 810/2009, con cui è stata respinta la domanda di visto

Giustizia amministrativa202607012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del visto Schengen adottato dall'Ambasciata d'Italia a L'Avana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento di rifiuto del visto Schengen. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la procura alle liti, rilasciata all'estero, non risultava autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato secondo la legge dello Stato estero, né munita di legalizzazione consolare italiana o, in alternativa, di apostille. Il Collegio ha quindi prospettato l'inidoneità della procura a conferire validamente lo jus postulandi nel territorio italiano e la conseguente possibile inammissibilità del ricorso introduttivo. La questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., con invito a depositare memorie esclusivamente su tale profilo.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sulla domanda di annullamento né sulla richiesta cautelare. Ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di una procura alle liti formalmente idonea a essere fatta valere in Italia, richiamando i requisiti di autenticazione e legalizzazione o apostille della procura rilasciata all'estero. Ha inoltre richiamato la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, secondo cui l'art. 182, secondo comma, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e il giudizio instaurato da un legale privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile. È stato assegnato alle parti il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie sulla questione, con rinvio alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Tribunale sottopone alle parti la questione di inammissibilità e assegna un termine per eventuali memorie.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente trattata, deve sollecitare il contraddittorio delle parti prima di decidere.

  • art. 182, secondo comma, c.p.c.

    La previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.

    Nel processo amministrativo non opera, quale principio generale, una disciplina che consenta di sanare la carenza dello jus postulandi mediante regolarizzazione successiva della procura.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    La procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l'applicazione della disciplina dell'apostille.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    Richiamato quale fondamento della necessità della legalizzazione consolare della procura estera.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Per gli Stati aderenti, la legalizzazione consolare può essere sostituita dall'apostille, secondo la Convenzione resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966.

  • legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'apostille.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disposizione è stata espressamente esclusa dall'Adunanza Plenaria quale principio generale applicabile al giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Una procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla validamente oltre i limiti territoriali della propria potestà certificativa, neppure mediante collegamento video a distanza.
  • Per poter essere fatta valere nel processo amministrativo italiano, una procura rilasciata all'estero deve essere munita di legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, dell'apostille.
  • Secondo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, l'art. 182, secondo comma, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al giudizio amministrativo; il giudizio instaurato da un difensore privo di uno jus postulandi conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed è inammissibile.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non ancora sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di adottare la decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiAdunanza plenaria e nomofilachia
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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