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Ordinanza

Ordinanza n. 14644/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento − della nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 trasmessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo, con cui è stata negata l'ammissibilità di alcune spese rendicontate in relazione al progetto "Design Weekend" presentato dalla ricorrente in risposta all’Avviso pubblico protocollo n. 10276/23 del 25 maggio 2023 (doc. 1); − del foglio excel allegato alla suddetta nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 recante dettaglio spese non ammissibili (doc. 2); − ove occorra, della nota prot. 0201365/25 del 02/07/2025 tramessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo in risposta alla richiesta di riesame trasmessa dalla ricorrente tramite PEC in data 26 giugno 2025 (doc. 3); − ove occorra e, in parte qua, dell’Avviso Pubblico del 25 maggio 2023, n. 1 (doc. 4); − di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la nota prot. 76648/25 del 17 febbraio 2025 recante “richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti” (doc. 5). PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

Giustizia amministrativa202509776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale che ha negato l'ammissibilità di alcune spese rendicontate nell'ambito di un progetto finanziato, unitamente al prospetto delle spese non ammissibili e agli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la nota ministeriale del 5 maggio 2025, con il relativo foglio Excel, con cui sono state ritenute non ammissibili alcune spese rendicontate per il progetto "Design Weekend", presentato in risposta a un avviso pubblico del Ministero del turismo. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, la nota ministeriale del 2 luglio 2025 di risposta alla richiesta di riesame, l'avviso pubblico e la richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti. Nel presente provvedimento, tuttavia, il TAR non esamina i motivi di ricorso relativi alla legittimità degli atti di ammissione o esclusione delle spese, limitandosi a decidere sull'istanza del consulente tecnico d'ufficio relativa alla proroga del termine per la trasmissione della bozza di relazione.

La decisione

Il TAR accoglie la nuova istanza del consulente tecnico d'ufficio, depositata il 30 luglio 2026, ritenendo giustificate le esigenze rappresentate e richiamando la precedente valutazione della Sezione contenuta nell'ordinanza n. 13058/2026. Il termine per la trasmissione alle parti e ai loro eventuali consulenti tecnici della bozza di relazione ex art. 67, comma 3, lett. c), c.p.a. è prorogato al 5 ottobre 2026. Conseguentemente, sono differiti, a decorrere da tale data, i termini di quindici giorni assegnati alle parti per le osservazioni o conclusioni e al consulente tecnico d'ufficio per il deposito della relazione finale. Per garantire il rispetto dei termini a difesa previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a., l'udienza pubblica di merito è rinviata dal 9 dicembre al 22 dicembre 2026. Non viene adottata alcuna decisione sul merito del ricorso né sulla legittimità degli atti ministeriali impugnati.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la trasmissione alle parti della bozza di relazione del consulente tecnico d'ufficio e per la scansione dei successivi termini processuali.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il rispetto dei termini a difesa impone il differimento dell'udienza di discussione del merito quando la proroga del termine per la bozza di relazione incide sui tempi assegnati alle parti per le osservazioni.

Massime di principio

  • Quando il consulente tecnico d'ufficio rappresenta esigenze giustificate che impediscono il rispetto del termine assegnato per la trasmissione della bozza di relazione, il giudice amministrativo può prorogare tale termine, differendo conseguentemente i termini per le osservazioni delle parti e per il deposito della relazione finale.
  • La proroga del termine per la trasmissione della bozza di relazione del consulente tecnico d'ufficio comporta lo slittamento dei termini processuali successivi già collegati a tale adempimento.
  • Se la proroga dell'attività peritale incide sui tempi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, l'udienza di merito deve essere rinviata per garantire il rispetto dei termini a difesa previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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