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Ordinanza

Ordinanza n. 4180/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare, - del decreto Prot. V. -OMISSIS- emesso in data 27.08.2025 dall'Ambasciata d'Italia a -OMISSIS- notificato il 28.08.2025, recante il rigetto della domanda di visto di ingresso in favore del ricorrente; - del provvedimento di revoca del nulla osta all'assunzione del ricorrente (prot. n. -OMISSIS-) emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano in data 11.08.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202602760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVRimessione all’Adunanza plenariaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato e atto informatico qualificato come revoca o rifiuto del nulla osta al lavoro

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ambasciata d'Italia del 27 agosto 2025, notificato il 28 agosto 2025, con cui era stata respinta la domanda di visto d'ingresso, nonché l'atto dell'11 agosto 2025 dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano, qualificato come revoca del nulla osta all'assunzione. Il nulla osta era stato rilasciato il 5 febbraio 2024 per un rapporto di lavoro domestico e di assistenza familiare. Il ricorrente ha lamentato, tra l'altro, di non avere ricevuto il provvedimento di revoca e ha contestato l'esistenza di un autonomo atto amministrativo formalmente adottato, sottoscritto e notificato. Il ricorso era stato originariamente proposto dinanzi al TAR Lazio. Dopo che tale giudice aveva disposto l'estensione dell'impugnativa al provvedimento relativo al nulla osta e la notificazione al Ministero dell'Interno, il ricorrente aveva riassunto la causa dinanzi al TAR Lombardia, in seguito alla declinatoria di competenza del TAR Lazio fondata sul vincolo di accessorietà tra revoca del nulla osta e diniego di visto. Il TAR Lombardia ha invece rilevato che l'atto presente nella piattaforma telematica consisteva nel rifiuto della richiesta di nulla osta per mancata conferma del datore di lavoro entro il termine previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, e non in una formale revoca autonomamente lesiva. Secondo il Collegio, il rifiuto del nulla osta si inserisce in un procedimento unitario, sebbene articolato davanti a diverse autorità, il cui esito lesivo è il diniego consolare del visto. Ha quindi contestato il presupposto della competenza del TAR Lombardia e ha ritenuto che la controversia dovesse essere conosciuta dal TAR Lazio. La domanda cautelare è stata respinta per assenza di periculum in mora, poiché il pregiudizio era stato allegato genericamente ed era di natura meramente economica e, quindi, risarcibile.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato di non essere competente a decidere la controversia e ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi degli artt. 15, comma 5, e 16, comma 1, c.p.a., disponendo la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato. Ha ritenuto che il rifiuto o la revoca del nulla osta non costituisse un autonomo provvedimento immediatamente lesivo, ma un effetto conseguenziale e un segmento del procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto. L'unico atto direttamente lesivo della posizione del lavoratore straniero è stato individuato nel diniego di visto, la cui impugnazione radica la competenza del TAR Lazio. Il Collegio ha inoltre osservato che, anche ipotizzando due distinti atti collegati, il principio di concentrazione della tutela non può derogare alle regole inderogabili sulla competenza territoriale; l'eventuale annullamento del diniego di visto può travolgere gli effetti dell'atto presupposto senza necessità di una sua autonoma caducazione. Nelle more della decisione del Consiglio di Stato sulla competenza, il TAR Lombardia ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 15, commi 6 e 7, c.p.a. e l'ha respinta per difetto del periculum in mora. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso; in mancanza di detta conferma, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato

    La mancata conferma del datore di lavoro entro il termine previsto determina il rifiuto della richiesta e, se già rilasciato, la revoca del nulla osta come effetto conseguenziale, senza configurare necessariamente un autonomo provvedimento lesivo.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La documentazione relativa al nulla osta è trasmessa direttamente agli uffici consolari nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del visto.

  • art. 58 d.lgs. 71/2011

    La procedura di rilascio o diniego dei visti d'ingresso costituisce l'esito del procedimento nel quale si inserisce il rifiuto del nulla osta.

  • art. 15, commi 5, 6 e 7, c.p.a.

    Il giudice che dubita della propria competenza territoriale può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza; nelle more può scrutinare la domanda cautelare riproposta dopo la riassunzione.

  • art. 16, comma 1, c.p.a.

    La questione di competenza territoriale è sottoposta al Consiglio di Stato mediante regolamento di competenza.

  • art. 39 c.p.a.

    È richiamato, insieme all'art. 13 c.p.c., nella precedente declinatoria del TAR Lazio fondata sul rapporto di accessorietà tra gli atti.

  • art. 13 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento del criterio di competenza per connessione applicato dal TAR Lazio, criterio poi ritenuto non pertinente dal TAR Lombardia.

Massime di principio

  • Nel procedimento finalizzato all'ingresso in Italia per lavoro subordinato, il rifiuto o la revoca del nulla osta conseguente alla mancata conferma del datore di lavoro entro il termine previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998 costituisce un segmento del procedimento unitario per il rilascio del visto e non, di regola, un autonomo provvedimento immediatamente lesivo del lavoratore straniero.
  • Quando il nulla osta opera quale atto propedeutico al rilascio del visto e la sua revoca costituisce un effetto conseguenziale previsto dalla legge, l'interesse a ricorrere del lavoratore straniero si manifesta direttamente contro il diniego di visto, quale atto finale lesivo.
  • La competenza territoriale per l'impugnazione del diniego di visto d'ingresso spetta al TAR Lazio, sede di Roma, anche quando il diniego si fondi su un rifiuto o una revoca del nulla osta adottati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di una diversa provincia.
  • Il principio di concentrazione ed effettività della tutela non consente di derogare alle regole inderogabili sulla competenza territoriale; l'eventuale annullamento dell'atto finale può travolgere gli effetti dell'atto presupposto senza che sia sempre necessaria l'autonoma caducazione di quest'ultimo.
  • Nelle more del regolamento di competenza richiesto d'ufficio, il TAR adito in riassunzione può esaminare la domanda cautelare; il periculum in mora difetta quando il pregiudizio allegato sia generico e meramente economico, quindi integralmente ristorabile mediante risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEspulsione e allontanamentoCompetenzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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