Ordinanza n. 1774/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del consiglio di classe, verbale dello scrutinio finale e documento di valutazione recanti la non ammissione della minore alla classe successiva
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui la minore è stata dichiarata non ammessa alla classe seconda per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio, a seguito di un precedente ordine istruttorio, l'amministrazione ha prodotto il verbale dello scrutinio finale. La difesa dei ricorrenti ha contestato le modalità di formazione e il contenuto del documento, prospettando dubbi sulla sua autenticità e rilevando fatti ritenuti potenzialmente penalmente rilevanti. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti contro la non ammissione, poiché il giudice si limita a disporre ulteriori acquisizioni istruttorie e a riservare la decisione sull'istanza cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso allo stato l'istanza cautelare. Ha ritenuto che non fosse necessario procedere immediatamente alla valutazione del periculum in mora, poiché, anche nell'eventualità di un successivo riconoscimento delle ragioni dei ricorrenti, il provvedimento cautelare sarebbe intervenuto entro breve tempo dall'inizio dell'anno scolastico e non si sarebbe consolidato alcun pregiudizio irreversibile per la carriera scolastica della minore. Considerati i rilievi sull'autenticità e sulla formazione del verbale di scrutinio, il Collegio ha ordinato all'amministrazione scolastica di depositare entro il 14 settembre 2026, alle ore 13, una copia autentica del verbale, indicando, ove formato telematicamente, i metadati completi, il numero e la data di protocollo e le firme analogiche o digitali apposte. La decisione sull'istanza cautelare è stata riservata all'esito dell'incombente istruttorio, con possibile ulteriore approfondimento qualora persistessero dubbi sull'autenticità del documento. È stata fissata per il prosieguo dell'incidente cautelare l'udienza camerale del 17 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della minore, dei genitori e degli altri dati idonei a identificarli in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Quando nel giudizio cautelare emergono contestazioni specifiche sull'autenticità, sulla formazione o sul contenuto di un documento amministrativo rilevante, il giudice può disporre l'acquisizione di una copia autentica e, per i documenti informatici, dei relativi metadati, estremi di protocollo e firme.
- La decisione sull'istanza cautelare può essere differita per consentire un approfondimento istruttorio quando l'acquisizione documentale sia necessaria per valutare adeguatamente la controversia.
- Il periculum in mora può essere ritenuto insussistente o non attuale quando l'eventuale provvedimento cautelare possa intervenire in tempi brevi e sia possibile modificare successivamente la situazione senza pregiudizio irreversibile per l'interessato.
- In presenza di dubbi non ancora risolti sull'autenticità di un documento amministrativo, il giudice può riservare la decisione cautelare e subordinare la prosecuzione dell'esame all'esito dell'incombente istruttorio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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