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Ordinanza

Ordinanza n. 1766/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza del Comune di Cittadella – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata n. 41 del 9/3/2026, con la quale si è disposto l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, finalizzato all’assunzione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa in tema di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, in particolare dai commi 7 e 8 dell’art. 30 del d.P.R. 380/2001; - della nota del Comune di Cittadella – III Settore, Ufficio Edilizia Privata – Prot. n. 11126/2026, avente ad oggetto “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) – Installazione di un impianto agrivoltaico indipendente – P.e. n. SU2600401”; - della nota del Comune di Cittadella – III Settore, Ufficio Edilizia Privata – Prot. n. 13454/2026, avente ad oggetto “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) – Installazione di un impianto agrivoltaico indipendente – P.e. n. SU2600400”; - della nota del Comune di Cittadella – III Settore, Ufficio Edilizia Privata – Prot. n. 13457/2026, avente ad oggetto “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) – Installazione di un impianto agrivoltaico indipendente – P.e. n. SU2600402 del 10/4/2026”; - della nota del Comune di Cittadella – III Settore, Ufficio Edilizia Privata – Prot. 13457/2026, avente ad oggetto “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) – Installazione di un impianto agrivoltaico indipendente – P.e. n. SU2600402 dell’11/5/2026 – notificata in data 12/5/2026”; - della nota del Comune di Cittadella – III Settore, Ufficio Edilizia Privata – Prot. 11126/2026, avente ad oggetto “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) – Installazione di un impianto agrivoltaico indipendente – P.e. n. SU2600401”; - di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, ivi compresi – ove occorrer possa – gli atti di trasmissione alla Polizia Locale “per i controlli di competenza” e i pareri e valutazioni istruttori interni dell’Ufficio procedente; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a realizzare l’intervento di cui alla comunicazione asseverata in regime di attività libera ai sensi dell’art. 7 e dell’Allegato A del d.lgs. 8 novembre 2024, n. 190, senza necessità di alcun ulteriore titolo edilizio o autorizzativo ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; nonché, infine, per la condanna del Comune di Cittadella ex art. 30 c.p.a. al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, conseguenza degli atti impugnati;

Giustizia amministrativa202601329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di avvio del procedimento sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia e note relative a comunicazioni di inizio lavori asseverate per l’installazione di impianti agrivoltaici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Quattro privati hanno impugnato l’ordinanza comunale del 9 marzo 2026 di avvio del procedimento finalizzato all’adozione delle sanzioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia, nonché le note comunali concernenti diverse comunicazioni di inizio lavori asseverate per impianti agrivoltaici indipendenti. Hanno chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a realizzare l’intervento in regime di attività libera ai sensi dell’art. 7 e dell’Allegato A del d.lgs. 190/2024, senza ulteriori titoli edilizi o autorizzativi, e il risarcimento dei danni. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. In questa fase era pendente l’istanza cautelare, alla quale i ricorrenti hanno rinunciato.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, rilevando che essa fa venir meno l’interesse dei ricorrenti alla decisione cautelare e preclude un ulteriore contraddittorio sul merito della domanda. Ha quindi escluso di poter effettuare in questa sede una valutazione anticipata della soccombenza ai fini delle spese, nonostante la richiesta del Comune, e ha riservato la regolazione delle spese della fase cautelare alla decisione definitiva. Nessuna statuizione è stata resa sulle domande di merito.

Massime di principio

  • La rinuncia all’istanza cautelare fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda cautelare e preclude la prosecuzione del contraddittorio sul relativo merito.
  • Quando il ricorrente rinuncia alla domanda cautelare, il giudice non procede in quella sede a una valutazione anticipata della soccombenza per liquidare le spese della fase cautelare; la relativa regolazione può essere riservata alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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