Ordinanza n. 14667/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del 21.1.2026 (-OMISSIS-), con cui l’Ambasciata d’Italia a New Delhi ha respinto il visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto per l'annullamento del diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità della domanda proposta dal cittadino straniero, concernente l'inidoneità della procura alle liti rilasciata all'estero. Secondo l'indirizzo della Sezione, la procura estera deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; non può essere autenticata dal difensore italiano, neppure mediante collegamenti video a distanza. Inoltre, per poter essere utilizzata in Italia, deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato è aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. Nel caso concreto, la procura depositata non presentava i requisiti formali richiesti. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e che il ricorso proposto da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile. La posizione processuale dell'altra parte ricorrente è stata espressamente lasciata impregiudicata.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di annullamento né dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Rilevata la possibile inammissibilità della domanda proposta dal cittadino straniero per difetto di una procura alle liti idonea a essere fatta valere in Italia, ha disposto la sollecitazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza per depositare eventuali memorie. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità del diniego di visto o sulla posizione dell'altra parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. n. 445/2000
La procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l'applicazione della disciplina convenzionale sull'apostille.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 71/2011
Richiamato quale fondamento della necessità di legalizzazione consolare della procura estera.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Per gli Stati aderenti, la legalizzazione consolare può essere sostituita dall'apostille secondo la Convenzione.
l. n. 1253/1966
Ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disposizione non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo; pertanto non consente di ritenere validamente instaurato il giudizio quando lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione, di sollecitare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale, neppure mediante collegamenti video a distanza.
- Per essere utilizzabile nel processo amministrativo italiano, una procura estera deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- Nel processo amministrativo, l'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce espressione di un principio generale applicabile alla regolarizzazione dello jus postulandi; il giudizio instaurato da un difensore al quale la procura non sia stata conferita nelle forme di legge è inammissibile.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile inammissibilità derivante dall'inidoneità della procura alle liti, deve sollecitare il contraddittorio e assegnare alle parti un termine per memorie prima di definire la questione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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