Ordinanza n. 14666/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del diniego di visto per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad n. -OMISSIS-, datato 30.6.2026 e notificato il 7.7.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso introduttivo, concernente la procura alle liti rilasciata all'estero. In particolare, la procura non risulta autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, né munita della legalizzazione consolare italiana o, in alternativa, dell'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Il giudice ha inoltre escluso che il difensore italiano possa autenticare la procura rilasciata all'estero, anche mediante collegamenti video a distanza, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale. La questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., senza che sia stata ancora definita l'ammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Rilevata la possibile inidoneità della procura alle liti rilasciata all'estero, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso alla luce dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, secondo cui l'assenza di uno jus postulandi conferito nelle forme di legge determina la non valida instaurazione del giudizio e l'inammissibilità del ricorso, senza applicazione al processo amministrativo del meccanismo sanante previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. Il giudice ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie esclusivamente sulla questione di ammissibilità e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
eventuali memorie sulla questione prospettata
Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile questione decisiva non previamente discussa, deve sollecitare il contraddittorio delle parti prima di decidere.
la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo
Il meccanismo previsto dal codice di procedura civile non consente, nel processo amministrativo, di sanare la carenza originaria dello jus postulandi secondo le modalità richiamate dall'Adunanza plenaria.
legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
La procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo il ricorso all'apostille nei casi previsti dalla Convenzione dell'Aja.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
Concorre a fondare il requisito della legalizzazione consolare della procura formata all'estero destinata a essere fatta valere in Italia.
legge n. 1253/1966
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Rende esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja, consentendo, in alternativa alla legalizzazione consolare, l'utilizzo dell'apostille per gli atti provenienti dagli Stati aderenti.
È richiamato indirettamente attraverso il principio vincolante dell'Adunanza plenaria citata, relativo alla validità della procura e all'inammissibilità del ricorso privo di valido conferimento dello jus postulandi.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero, per essere utilizzabile nel processo amministrativo italiano, deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; l'autenticazione del difensore italiano non è idonea, neppure se effettuata mediante collegamento video a distanza.
- La procura formata all'estero deve essere munita, per poter essere fatta valere in Italia, della legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, quando lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, dell'apostille prevista da tale Convenzione.
- Il giudizio amministrativo instaurato da un difensore privo di uno jus postulandi conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile; il meccanismo di regolarizzazione previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa, deve instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. prima di adottare la decisione definitiva.
Come è indicizzato
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