Cassazione Civile, Ordinanza n. 19654/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi per TARES 2013 e TARI 2014-2017 nei confronti di una società operante in un’area industriale del Comune di Casalnuovo di Napoli. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo non provata dall’amministrazione la sussistenza del presupposto impositivo, perché la ricognizione delle superfici sarebbe stata svolta con approssimazione e con collegamenti non chiari tra superfici rilevate e dati catastali, fino a considerare inattendibili alcuni riferimenti catastali indicati negli avvisi. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR aveva trascurato la prova offerta sulla reale occupazione delle aree e aveva erroneamente dato rilievo alla pretesa inesistenza catastale delle particelle, quando invece per il tributo rileva la mera esistenza materiale e disponibilità delle aree suscettibili di produrre rifiuti; con il secondo ha denunciato violazione delle norme su TARES/TARI perché, anche a voler ritenere provata la produzione di rifiuti speciali e la relativa esenzione parziale, sarebbe comunque dovuta la quota fissa dei tributi. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il rilievo della CTR circa la necessità di verificare il presupposto impositivo attraverso la corrispondenza catastale delle particelle. Ha affermato che il presupposto di TARES e TARI si collega alla disponibilità materiale dei locali o delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, non alla loro esatta intestazione o classificazione catastale. Per questo ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto indicato e affronti anche le questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 3
TARES dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
il tributo si fonda sulla disponibilità materiale dei locali o delle aree e sulla loro attitudine a produrre rifiuti urbani, non sulla corrispondenza catastale
l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641
Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
la TARI è dovuta per la mera disponibilità delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; le esclusioni sono solo quelle espressamente previste dalla norma
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1
richiamato come previgente regime sostanzialmente riprodotto dalla disciplina TARES/TARI in tema di presupposto impositivo
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 3
richiamato come disciplina previgente sostanzialmente riprodotta dalla TARES/TARI sul presupposto del tributo
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 3 e 6
richiamato per il criterio di computo della tariffa fondato anche sull’estensione delle aree
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
invocato nel primo motivo per censurare la motivazione della sentenza tributaria
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
base formale del primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
base formale del secondo motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Nei tributi comunali sui rifiuti, il presupposto impositivo si collega al possesso, occupazione o detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani; ciò che rileva è la disponibilità materiale del bene, non la sua esatta qualificazione o intestazione catastale.
- L’accertamento del tributo non può essere invalidato solo perché la ricostruzione delle superfici non combaci con i dati catastali, se risulta comunque accertata la concreta disponibilità delle aree imponibili.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un criterio giuridico errato in ordine al presupposto impositivo, la Cassazione può cassare con rinvio affinché il giudice del rinvio riesamini la controversia secondo il corretto parametro normativo.
- Le questioni rimaste assorbite dalla decisione sul motivo assorbente non sono esaminabili in cassazione e devono essere rimesse al giudice di rinvio.
- La deduzione congiunta di più censure in un solo motivo non determina di per sé l’inammissibilità del ricorso, se le doglianze restano chiaramente scindibili e individuabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19545/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19548/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19550/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19551/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19552/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19562/2026 del 13/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →