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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20224/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato all'esito di giudizio abbreviato per porto di arma e detenzione di stupefacenti, aveva definito il giudizio di secondo grado con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., con accordo espresso sulla pena finale e rinuncia agli altri motivi. Con un solo motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, contestandone la misura. La Corte rileva che la censura mira a rimettere in discussione, in modo generico e non specifico, un punto della decisione già oggetto di concordato in appello, quindi non deducibile nei medesimi termini in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23 l. 110/1975

    Norma incriminatrice richiamata tra i reati per i quali l'imputato era stato condannato; il testo non specifica il contenuto fattuale contestato oltre al riferimento alla condanna.

  • art. 679 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna; dal testo non emerge una specifica qualificazione ulteriore.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna in materia di stupefacenti.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il giudizio di appello era stato definito con concordato sulla pena e rinuncia agli altri motivi; la Corte valorizza tale accordo per ritenere non consentite le censure in cassazione sulla misura della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di appello sia definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p. e con accordo espresso sulla pena finale, non è consentito proporre in cassazione censure generiche o meramente assertive sulla misura della pena concordata.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che, senza specificità, mirano a rivalutare la determinazione sanzionatoria già accettata dalle parti in appello mediante concordato.
  • La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando risulti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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