Cassazione Penale, Ordinanza n. 20170/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la decisione di appello nella parte relativa alla riqualificazione del capo a) in furto aggravato e alla rideterminazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, già destinatario di condanna in primo grado e poi di parziale riforma in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva riqualificato il fatto del capo a) come furto aggravato e aveva rideterminato la pena. Con l’unico motivo il ricorrente ha censurato sia la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendola eccessiva o comunque non correttamente motivata, sia la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) ai sensi dell’art. 337 c.p. La Corte ha rilevato che la doglianza sulla pena tendeva a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, e che comunque la pena risultava sorretta da motivazione non arbitraria, anche alla luce della recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p. ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. Quanto alla qualificazione giuridica del capo b), ha osservato che la questione era nuova, non risultando dedotta in appello, e richiedeva comunque apprezzamenti di fatto estranei al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
norma richiamata per la riqualificazione del fatto del capo a) come furto.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
norma richiamata per qualificare il furto come aggravato in ragione delle circostanze contestate.
norma evocata nel ricorso per contestare la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b), ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché nuova e fondata su apprezzamenti di fatto.
richiamato come parametro legale della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
richiamato come parametro legale della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
richiamato per affermare l’inammissibilità in cassazione della questione nuova non dedotta in appello.
citato come circostanza aggravante della recidiva, valutata in equivalenza con le attenuanti generiche ai fini del trattamento sanzionatorio.
implicitamente rilevante per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, quando la pena sia stata determinata dal giudice di merito con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o arbitraria.
- La censura sulla congruità della pena è inammissibile se mira, in sostanza, a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito con una diversa valutazione della Corte di cassazione.
- La discrezionalità nella commisurazione della pena si esercita nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di vizi evidenti della motivazione o di arbitrarietà.
- È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni nuove, non prospettate nei gradi di merito, specie quando la loro trattazione presupponga accertamenti di fatto.
- Le questioni che richiedono apprezzamenti fattuali non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
- La presenza di una recidiva ritenuta dal giudice di merito può incidere sulla pena anche se bilanciata con attenuanti generiche, senza che ciò determini di per sé illogicità della motivazione.
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