Cassazione Penale, Ordinanza n. 20173/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato commesso a Livorno il 2 gennaio 2023. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione per omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli invocati dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito si era conformato a tale principio. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in censura di violazione di legge o di motivazione una critica meramente rivalutativa del merito circa il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente una motivazione sintetica che individui gli elementi decisivi della valutazione, senza necessità di esaminare puntualmente ogni argomento difensivo o ogni risultanza potenzialmente favorevole.
- La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia espresso una motivazione non apparente e coerente con i criteri di valutazione discrezionale affidati al giudice stesso.
Come è indicizzato
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