Cassazione Penale, Ordinanza n. 20162/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Dal testo emerge che il provvedimento di primo grado del Tribunale di Noia aveva irrogato esclusivamente una pena pecuniaria, sicché la decisione era inappellabile e l'impugnazione proposta doveva essere qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorso è stato tuttavia proposto tardivamente: la sentenza d'appello era stata pronunciata il 22 gennaio 2025, con motivazione depositata il 27 gennaio 2025, mentre l'impugnazione è stata presentata il 6 novembre 2025, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La ricorrente ha inoltre dedotto una eccezione sulla ritualità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ma la Corte l'ha ritenuta manifestamente infondata perché il difensore aveva presenziato all'udienza senza eccepire vizi della notifica, con conseguente sanatoria di eventuali irregolarità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile de plano per tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l'impugnazione era tardiva rispetto al termine di legge e che, inoltre, la censura sulla notifica del decreto di citazione per l'appello era infondata perché ogni eventuale vizio risultava sanato dalla presenza del difensore all'udienza senza eccezioni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; non è stata invece disposta alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, per assenza di profili di colpa in ragione della mancata riqualificazione dell'appello in ricorso per cassazione da parte della Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere proposto entro trenta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pronuncia, come nel caso di specie; il superamento del termine comporta tardività e inammissibilità.
l'impugnazione proposta contro una sentenza non appellabile deve essere qualificata secondo il mezzo di impugnazione esperibile; se il primo giudice ha irrogato solo pena pecuniaria, il rimedio è il ricorso per cassazione e non l'appello.
il ricorso per cassazione tardivo può essere dichiarato inammissibile senza formalità ulteriori.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la somma alla Cassa delle ammende non va applicata se mancano profili di colpa.
disciplina il termine per impugnare la sentenza, rilevante ai fini della tempestività del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado è inappellabile perché ha applicato soltanto una pena pecuniaria, l'impugnazione proposta come appello deve essere riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
- La tardività del ricorso per cassazione, rispetto al termine di legge, comporta la declaratoria di inammissibilità de plano.
- La mancata eccezione, da parte del difensore presente all'udienza, circa eventuali vizi della notifica del decreto di citazione determina sanatoria delle irregolarità notificatorie eventualmente esistenti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali; la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la sussistenza di profili di colpa.
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