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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20145/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore di un imputato chiedeva la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva condannato l'imputato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. L'istanza era fondata sulla dedotta mancata conoscenza della sentenza da parte dell'imputato, che aveva eletto domicilio in Velletri, sostenendosi che il contraddittorio non si fosse instaurato correttamente. Successivamente, però, è pervenuta una dichiarazione di rinuncia da parte del difensore e procuratore speciale del soggetto interessato, con la conseguenza che la Corte ha ritenuto l'istanza non più esaminabile nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per intervenuta rinuncia da parte del procuratore speciale della parte. La decisione si è limitata a prendere atto della rinuncia, senza affrontare nel merito la dedotta mancata conoscenza della sentenza o l'asserita irregolarità del contraddittorio. È stato inoltre precisato che a tale declaratoria non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, poiché la richiesta di restituzione nel termine non ha natura di mezzo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    richiamato come titolo di condanna nella sentenza di merito oggetto della richiesta di restituzione nel termine

  • art. 175 c.p.p.

    la richiesta riguarda la restituzione nel termine per impugnare; la decisione ne dichiara l'inammissibilità per rinuncia, senza esaminare i presupposti sostanziali

  • art. 591 c.p.p.

    evocabile solo implicitamente quanto all'inammissibilità dell'istanza, ma non espressamente citato nel testo; non determinabile con certezza

Massime di principio

  • L'istanza di restituzione nel termine perde attualità ed è inammissibile quando intervenga rinuncia validamente formulata dal difensore munito di procura speciale.
  • La declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine non comporta automaticamente la condanna alle spese, poiché tale richiesta non ha natura di mezzo di impugnazione.
  • Quando la decisione si fonda sulla rinuncia dell'istante, il giudice non è tenuto a scrutinare nel merito i presupposti della mancata conoscenza del provvedimento o l'asserita irregolare instaurazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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