Cassazione Penale, Ordinanza n. 20168/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalle persone offese contro l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre persone offese avevano proposto opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero in un procedimento per il delitto di interferenze illecite nella vita privata. Il GIP del Tribunale di Velletri, con ordinanza resa ex artt. 409 e 410 c.p.p., aveva accolto la richiesta di archiviazione. Le persone offese hanno quindi proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza. La Corte rileva però che il mezzo di impugnazione utilizzato non è consentito avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal GIP in seguito a opposizione della persona offesa; la memoria difensiva depositata successivamente è inoltre tardiva rispetto all'art. 611, comma 1, seconda parte, c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come base procedurale dell'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP all'esito della richiesta del pubblico ministero.
Norma richiamata per l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.
È indicato come dato testuale che esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP in esito all'opposizione della persona offesa.
art. 611, comma 1, seconda parte, c.p.p.
Termine richiamato per ritenere tardiva la memoria difensiva depositata nell'interesse dei ricorrenti.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
Viene richiamato quale base dell'inammissibilità del ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso non consentito.
Norma incriminatrice oggetto del procedimento di merito.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari all'esito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non è impugnabile per cassazione, salvo ipotesi diverse non ricorrenti nel caso esaminato.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento non consentito dalla legge, l'inammissibilità può essere dichiarata anche de plano.
- La tardività del deposito di memorie oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. impedisce che tali difese incidano sulla decisione sull'ammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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