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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20176/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato, commesso a Livorno il 20 settembre 2021. Con un motivo unico ha contestato l'affermazione di responsabilità, deducendo in sostanza una erronea valutazione degli elementi di prova e l'inadeguatezza della motivazione della sentenza di appello, richiamando anche l'art. 192 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché le censure riproducevano pedissequamente quelle già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata, e miravano solo a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento del giudice di merito, senza evidenziare specifiche aporie logiche o fraintendimenti manifesti delle prove.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta, di per sé, come inosservanza di norme processuali a pena di nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. per censurare l'apprezzamento della prova; i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione restano quelli dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 546 c.p.p. nel tentativo di censurare la motivazione, ma senza che ciò consenta di superare i limiti del ricorso per cassazione in tema di valutazione della prova.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Norma richiamata come parametro della motivazione della sentenza, ma non utilizzabile per trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La lettera c) non può essere impiegata per aggirare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È il parametro corretto per le censure relative alla motivazione; il suo ambito non può essere superato con deduzioni meramente volte a contestare la persuasività o la completezza del ragionamento del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, poiché il controllo di legittimità non coincide con il riesame del merito.
  • Le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se individuano specifiche illogicità manifeste, aporie decisive o evidenti travisamenti della prova; non basta lamentare genericamente mancanza di persuasività, di rigore o di puntualità del ragionamento del giudice di appello.
  • La riproposizione pedissequa delle doglianze già svolte in appello, senza confronto critico con la motivazione impugnata, integra un ricorso inammissibile per difetto di specificità.
  • Il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. non può essere utilizzato per aggirare i limiti del motivo ex lett. e) e per trasformare la cassazione in un terzo giudizio di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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