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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha impugnato per cassazione l’ordinanza dell’11 giugno 2026 con cui il Tribunale di Salerno aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato contestato al capo 47. In via preliminare, la Corte ha rilevato che il ricorso era stato trasmesso tramite PEC, modalità non più consentita dal 1° aprile 2026, ma ha escluso la violazione delle regole sul deposito telematico perché era stato documentato, mediante decreto del Presidente del Tribunale, un malfunzionamento locale dei servizi telematici. Nel merito, il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni, per insufficiente motivazione sulla loro indispensabilità e per la disponibilità di strumenti investigativi alternativi; 2) violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. e insufficiente motivazione dei decreti autorizzativi relativi al RIT 29/2024; 3) carenza di gravi indizi, soprattutto quanto alla consapevolezza della fittizietà delle assunzioni e all’incapacità delle società di assorbire i lavoratori, prospettando un errore sul fatto e una mera attività di mediazione amministrativa; contestava inoltre la finalità di lucro, poiché i 500 euro ricevuti tramite ricarica Postepay sarebbero stati destinati a spese burocratiche, e la sussistenza dell’aggravante dell’art. 112, primo comma, n. 2, c.p.; 4) insussistenza, mancanza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari e sproporzione della misura, sostenendo che il precedente per associazione mafiosa non fosse omogeneo e che non risultassero contatti attuali con gli altri indagati o circuiti criminali operativi; 5) erronea applicazione della presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere e omessa considerazione di elementi contrari, tra cui radicamento territoriale, domicilio, legami familiari, natura non violenta del reato e possibile impiego del braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: nella fase delle indagini preliminari l’indispensabilità dei risultati di intercettazioni utilizzati ai sensi dell’art. 270 c.p.p. può risultare anche implicitamente, attraverso la specifica rilevanza attribuita agli elementi per la decisione; la motivazione del Tribunale è stata giudicata adeguata, anche in ragione della fase cautelare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova e aspecifica sulla motivazione del decreto autorizzativo, senza allegare il decreto né svolgere la prova di resistenza, e reiterava la censura sull’indispensabilità già proposta. Il terzo motivo è stato giudicato in parte generico e confutativo, poiché non si confrontava criticamente con la motivazione del Tribunale e mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale indiziario; la Corte ha ricordato che il controllo di legittimità riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la ricostruzione alternativa dei fatti. Il Tribunale aveva valorizzato l’assenza di prova che i 500 euro fossero stati versati al datore di lavoro fittizio, le conversazioni attestanti il ruolo di raccordo dell’indagato tra procacciatori e datore di lavoro e la sproporzione, oltre le mille unità, delle assunzioni rispetto alla capacità occupazionale delle società. La censura sull’aggravante dell’art. 112 c.p. è stata ritenuta nuova e priva di interesse concreto, non incidendo sui termini di fase. Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati generici e manifestamente infondati: il Tribunale aveva applicato la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. e ritenuto non superati gli elementi che giustificavano la misura carceraria, indicando i precedenti penali, compreso quello ex art. 416-bis c.p., la non occasionalità della condotta e il ruolo operativo di raccordo dell’indagato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 175-bis c.p.p.

    attraverso la produzione del decreto del Presidente del Tribunale di Salerno il ricorrente ha documentato il malfunzionamento locale dei servizi telematici (cfr. art. 175-bis cod. proc. pen.), cosicché deve escludersi la configurabilità della violazione dell'art. 111-bis cod. proc. pen.

    La documentazione del malfunzionamento locale dei servizi telematici consente di escludere la violazione delle regole sul deposito telematico.

  • art. 111-bis c.p.p.

    attraverso la produzione del decreto del Presidente del Tribunale di Salerno il ricorrente ha documentato il malfunzionamento locale dei servizi telematici (cfr. art. 175-bis cod. proc. pen.), cosicché deve escludersi la configurabilità della violazione dell'art. 111-bis cod. proc. pen.

    In presenza del malfunzionamento locale dei servizi telematici documentato secondo quanto rilevato dalla Corte, non è configurabile la violazione dell’obbligo di deposito telematico.

  • art. 270 c.p.p.

    Invero, come già affermato da questa Corte, in fase di indagini preliminari, non è necessario che nel provvedimento che utilizza, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., i risultati di intercettazioni effettuate in procedimento diverso sia espressamente motivata l'indispensabilità di tali risultati ai fini dell'accertamento dei delitti per cui si procede e per i quali è previsto l'arresto in flagranza, potendo la valutazione di indispensabilità essere compiuta anche implicitamente, mediante l'attribuzione agli elementi utilizzati di specifica rilevanza ai fini della decisione adottata.

    Nella fase delle indagini preliminari, l’indispensabilità dei risultati di intercettazioni acquisite da altro procedimento può essere motivata implicitamente, attribuendo agli elementi utilizzati specifica rilevanza per la decisione.

  • art. 267 c.p.p.

    non allegando detto decreto e senza esperire la necessaria prova di resistenza

    La Corte non enuncia una regola interpretativa autonoma dell’art. 267 c.p.p.; dichiara inammissibile la censura sulla motivazione dell’autorizzazione perché nuova e aspecifica, non essendo stato allegato il decreto e non essendo stata svolta la prova di resistenza.

  • art. 271 c.p.p.

    non allegando detto decreto e senza esperire la necessaria prova di resistenza

    La Corte non enuncia una regola interpretativa autonoma dell’art. 271 c.p.p.; dichiara inammissibile la censura sulla motivazione dell’autorizzazione perché nuova e aspecifica, non essendo stato allegato il decreto e non essendo stata svolta la prova di resistenza.

  • art. 112, primo comma, n. 2, c.p.

    Il terzo motivo è, in parte, generico e confutativo e, in altra parte, pone una questione nuova, relativa all'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., questione che, peraltro, non incidendo sui termini di fase, non appare sorretta da alcun interesse concreto.

    La contestazione dell’aggravante è inammissibile se costituisce questione nuova e non è sorretta da un interesse concreto, in particolare quando non incide sui termini di fase.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Il Tribunale, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, pur muovendo dall'operatività nel caso di specie della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a superarla, reputando l'adeguatezza esclusiva della misura custodiale applicata, in ragione dei seguenti elementi: a) i precedenti penali a carico del ricorrente, tra cui quello per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; b) la sua condotta, reputata non occasionale o episodica; c) il ruolo operativo di raccordo tra i procacciatori di lavoratori e i datori di lavoro compiacenti.

    La presunzione cautelare richiamata può essere ritenuta non superata quando gli elementi concreti valutati dal giudice, tra cui precedenti, non occasionalità della condotta e ruolo operativo, giustificano l’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere.

  • art. 416-bis c.p.

    Il Tribunale, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, pur muovendo dall'operatività nel caso di specie della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a superarla, reputando l'adeguatezza esclusiva della misura custodiale applicata, in ragione dei seguenti elementi: a) i precedenti penali a carico del ricorrente, tra cui quello per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; b) la sua condotta, reputata non occasionale o episodica; c) il ruolo operativo di raccordo tra i procacciatori di lavoratori e i datori di lavoro compiacenti.

    Il precedente per il reato di associazione di tipo mafioso è considerato, insieme agli altri elementi individualizzanti indicati, tra i dati rilevanti per ritenere non superata la presunzione cautelare e adeguata la custodia in carcere.

  • art. 186-bis c.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, rilevando che non è esclusa la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nella fase delle indagini preliminari, l’indispensabilità dei risultati di intercettazioni effettuate in un procedimento diverso e utilizzati ai sensi dell’art. 270 c.p.p. non deve necessariamente essere motivata in modo espresso: può risultare implicitamente dalla specifica rilevanza attribuita a tali elementi per la decisione, avuto riguardo alla fase processuale.
  • La censura in cassazione relativa alla carenza di motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni è inammissibile se è nuova e aspecifica, non viene allegato il decreto e non è svolta la necessaria prova di resistenza.
  • Nel ricorso per cassazione contro una decisione cautelare sui gravi indizi, il controllo è circoscritto alla verifica dell’adeguatezza e della coerenza logica e giuridica della motivazione; non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti o una rilettura degli elementi probatori.
  • Una doglianza sull’aggravante è priva di interesse concreto quando, nel caso esaminato, non incide sui termini di fase; se inoltre introduce una questione nuova, è inammissibile.
  • Per superare la presunzione cautelare richiamata dall’art. 275, comma 3, c.p.p., occorrono elementi contrari idonei, valutati nel loro complesso. La motivazione può ritenere adeguata in via esclusiva la custodia in carcere valorizzando precedenti penali, non occasionalità della condotta e ruolo operativo svolto nella vicenda.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieInutilizzabilitàCarcere
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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