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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20752/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di una somma di denaro che gli attori assumevano dovuta in base a un assegno dell'importo di lire 180.000.000 rilasciato dal loro dante causa. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello di Roma ha riformato la decisione, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione e applicando la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., sul presupposto che il rapporto causale sottostante non fosse quello dell'azione cartolare di regresso o di arricchimento, ma un rapporto fondamentale diverso; ha inoltre valorizzato l'assegno privo di data come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e la scheda contabile come indizio dell'esistenza del debito. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su una vendita immobiliare e quindi su una domanda nuova in appello; 2) violazione dell'art. 1988 c.c., assumendo che la promessa di pagamento non fosse opponibile nei confronti del mero possessore del titolo; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., contestando l'uso della scheda contabile come elemento presuntivo di prova del debito; 4) violazione dell'art. 4 l. n. 108/1996 e omessa pronuncia, poiché la somma richiesta sarebbe comprensiva di interessi usurari all'1% mensile e la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata sul punto. I controricorrenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nei termini, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, essendo stata la sentenza loro notificata prima della notifica del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i quattro motivi di ricorso perché accoglie l'eccezione preliminare di improcedibilità. Rileva che i ricorrenti avevano allegato la notificazione della sentenza d'appello, sicché era onere loro depositare entro il termine di legge la copia autentica della sentenza notificata con la relata; poiché ciò non è avvenuto, il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per denunciare la pretesa introduzione in appello di una domanda nuova; la Corte non si pronuncia nel merito perché dichiara improcedibile il ricorso.

  • art. 1988 c.c.

    È richiamato per la natura ricettizia della promessa di pagamento e per sostenere i limiti di opponibilità verso il mero possessore del titolo; la Corte non affronta la censura nel merito.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato per contestare la valutazione della scheda contabile come elemento indiziario; la questione resta assorbita dall'improcedibilità.

  • art. 4 l. n. 108/1996

    È richiamato per dedurre la nullità della clausola sugli interessi usurari; la Corte non esamina la doglianza nel merito.

  • art. 2946 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria decennale al rapporto fondamentale, escludendo la disciplina speciale del regresso cartolare e dell'arricchimento.

  • art. 76 l. ass. (r.d. n. 1736/1933)

    È citato dalla Corte d'appello come disciplina della prescrizione dell'azione di regresso cambiaria e dell'azione di arricchimento, ritenuta non applicabile al rapporto fondamentale della controversia.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione entro il termine stabilito comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    È richiamato come termine entro cui deve avvenire il deposito della sentenza notificata o, nei casi previsti, la sua produzione nei modi consentiti.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Consente il deposito successivo della copia autentica della sentenza notificata nei modi previsti; nel caso concreto tale onere non è stato adempiuto utilmente.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per il termine lungo di impugnazione quando non risulti allegata la notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato come termine breve di impugnazione operante quando la notificazione della sentenza sia allegata o emerga dagli atti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ai fini del controllo sulla procedibilità del ricorso per cassazione opera il termine breve di impugnazione e diventa necessario depositare la copia autentica della sentenza notificata con la relativa relata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c..
  • La mancata produzione, nei termini di legge, della sentenza impugnata munita della relata di notificazione determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, anche se il ricorso sia stato proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
  • La verifica della procedibilità precede logicamente e giuridicamente l'esame dell'ammissibilità e del merito dei motivi di ricorso.
  • La contestazione del rapporto causale sottostante a un titolo privo di valore cartolare può implicare temi di prescrizione ordinaria e di prova presuntiva del credito, ma tali questioni restano assorbite se il ricorso è improcedibile per ragioni processuali preliminari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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