Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29375/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'imposta comunale di pubblicità per l'annualità 2006. In primo grado il ricorso era stato accolto perché non risultava provata la notifica degli avvisi di accertamento presupposti. Avverso tale decisione erano stati proposti due appelli distinti, uno dall'ente impositore e uno dall'agente della riscossione; gli appelli erano stati rigettati con due sentenze di contenuto identico. Nel giudizio di cassazione l'ente impositore deduceva: violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice d'appello ritenuto non assolto l'onere della prova sulla notifica degli atti prodromici; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su eccezione mai proposta dal contribuente; violazione dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006, sostenendo che l'impugnazione degli avvisi avrebbe impedito la definitività dell'atto; violazione dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo la tempestività della formazione del ruolo e la non contestazione della notifica degli avvisi in date 3 e 9 gennaio 2008. La Corte ha però rilevato d'ufficio che, in relazione alla medesima sentenza di primo grado e con partecipazione di tutte le parti, si era formato giudicato esterno su una delle due sentenze d'appello di identico contenuto, passata in giudicato per mancata impugnazione; tale giudicato, formatosi successivamente alla sentenza impugnata, precludeva ogni ulteriore decisione sulla stessa vicenda, determinando l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente impositore. Ha ritenuto preclusa ogni decisione per intervenuta formazione del giudicato esterno sulla sentenza d'appello di contenuto identico e, per riflesso, sulla sentenza di primo grado, poiché la precedente decisione, riferita alla medesima pretesa tributaria e resa nel contraddittorio di tutte le parti, era ormai definitiva. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la parte vittoriosa nel giudizio originario non si era costituita in cassazione e l'agente della riscossione aveva aderito al ricorso dell'ente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso, che tuttavia non possono superare la preclusione derivante dal giudicato esterno.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla notifica degli atti presupposti; la censura resta assorbita dall'inammissibilità per giudicato esterno.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte non esamina il motivo perché precluso dal giudicato.

  • art. 1, comma 163, L. n. 296 del 2006

    richiamato per sostenere che l'impugnazione degli avvisi impedisse la definitività della pretesa; la questione resta assorbita.

  • art. 9, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993

    richiamato per sostenere la tempestività del ruolo in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento; anche tale profilo non viene scrutinato nel merito.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato formatosi sulla precedente sentenza d'appello è ritenuto vincolante rispetto al nucleo comune dell'accertamento sul rapporto tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, perché risponde a un interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e alla prevenzione di giudicati contrastanti.
  • Quando due sentenze d'appello hanno contenuto identico e una di esse è passata in giudicato nel contraddittorio di tutte le parti del rapporto, quel giudicato preclude la decisione sul ricorso ancora pendente avente ad oggetto la medesima sentenza di primo grado e il medesimo nucleo accertativo.
  • Il giudicato esterno vincola non solo la singola statuizione accessoria, ma anche l'accertamento comune sul rapporto sostanziale controverso, se esso costituisce il nucleo decisorio della sentenza passata in giudicato.
  • Le censure di violazione di legge o di ultrapetizione non possono essere esaminate quando l'assetto della lite è già definitivamente regolato da un giudicato esterno intervenuto sulla stessa vicenda.
  • Rami e materie di natura tributaria non sono classificabili secondo la tassonomia fornita; la decisione è però dominata da un istituto processuale generale, cioè il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.