Cassazione Civile, Ordinanza n. 35884/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, come convertito. Ha altresì disposto la compensazione delle spese, richiamando il comma 13 della norma citata e la giurisprudenza di legittimità conforme.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte della contribuente, di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRPEF per l'anno d'imposta 2008, deducendo la violazione del termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente per il contraddittorio preventivo. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che, trattandosi di accertamento a tavolino e coinvolgendo anche IVA, tributo armonizzato, fosse necessario il contraddittorio endoprocedimentale, con invalidità dell'atto in caso di omissione, purché il contribuente indicasse in giudizio le difese non pretestuose che avrebbe potuto svolgere. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe motivato solo con riferimento all'IVA, trascurando che l'appello riguardava anche IRPEF e IRAP; 2) violazione degli artt. 12 e 7 della L. 212/2000 e dell'art. 62 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il contraddittorio vi era stato mediante invito a produrre documenti, che la documentazione era stata esibita e che non era stato provato un concreto pregiudizio difensivo per la contribuente. In prossimità dell'udienza, l'Agenzia depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018, con versamento nei termini.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto dall'Ufficio.
Richiamato con riferimento al contraddittorio preventivo e al termine di sessanta giorni invocato dalla contribuente e contestato dall'Ufficio.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma violata, senza ulteriore specificazione nel provvedimento.
Richiamato nel secondo motivo quale norma asseritamente violata in tema di processo tributario.
Rappresenta la base della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
L. n. 139 del 2018
Citata quale legge di conversione del D.L. n. 119 del 2018.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, quando tempestivamente perfezionata nei termini di legge, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese possono essere compensate secondo la previsione speciale applicabile.
- Quando il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione della lite, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti contro la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →