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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17300/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda una pretesa TARSU per l'anno 2009 relativa a una società che gestiva un'attività stagionale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, riducendo il tributo di un terzo e confermando il resto. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo l'efficacia di un giudicato esterno formatosi su una sentenza della CTP relativa ad annualità diverse; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 62 d.lgs. 507/1993 in relazione alla superficie assoggettata a TARSU per il 2009. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, tutti relativi alla dedotta violazione degli artt. 62, 66, 70 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 38 del regolamento comunale TARSU, contestando la riduzione tariffaria riconosciuta in ragione della stagionalità dell'attività della contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo del ricorso principale, affermando che il giudicato esterno invocato riguardava annualità diverse e presupposti di fatto variabili, sicché non poteva spiegare efficacia vincolante nel presente giudizio. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché, essendo stato impugnato in origine un sollecito di pagamento poi sostituito dall'avviso di accertamento, la successiva impugnazione dell'atto tipico ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'atto prodromico. Per effetto di ciò, è stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale del Comune, assorbito dalla sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha compensato le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'inammissibilità era sopravvenuta e non originaria. Il dispositivo finale, per come riportato, dichiara l'inammissibilità del ricorso principale; dal complesso della motivazione emerge comunque che anche il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non opera automaticamente su annualità diverse nelle imposte periodiche; esplica efficacia solo rispetto a fatti costitutivi tendenzialmente permanenti, non a elementi variabili o a presupposti di fatto riferiti a tributi e annualità differenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è dedotta come vizio di legittimità, ma il primo motivo è stato ritenuto infondato e il secondo inammissibile per difetto di interesse sopravvenuto.

  • art. 62 d.lgs. 507/1993

    La censura sulla superficie assoggettabile a TARSU è stata dichiarata inammissibile perché travolta dalla successiva impugnazione dell'avviso di accertamento, che ha fatto venir meno l'interesse al giudizio sull'atto prodromico.

  • artt. 66 e 70 d.lgs. 507/1993

    Richiamati nel ricorso incidentale del Comune a sostegno della legittimità della tariffa applicata e della riduzione per stagionalità, ma il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 38 regolamento comunale TARSU

    Invocato dal Comune nel ricorso incidentale per contestare la riduzione tariffaria riconosciuta, ma non esaminato nel merito per inammissibilità sopravvenuta.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili ... non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico

    Gli atti atipici che manifestano una pretesa tributaria possono essere impugnati facoltativamente, ma il contribuente deve poi impugnare anche l'atto tipico successivo; altrimenti l'interesse alla decisione sull'atto prodromico viene meno.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo all'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non a quella sopravvenuta per difetto di interesse.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il giudicato formatosi su annualità precedenti o diverse può estendersi alle annualità successive solo quando riguarda fatti costitutivi della pretesa tendenzialmente permanenti; non si estende invece a elementi variabili o a presupposti di fatto specifici della singola annualità.
  • La successiva impugnazione dell'atto impositivo tipico, quando in precedenza sia stato impugnato solo un atto prodromico o atipico facoltativamente impugnabile, fa venir meno l'interesse alla decisione sul primo giudizio.
  • La natura tassativa degli atti impugnabili nel processo tributario non impedisce l'impugnazione di atti atipici che rendano conoscibile la pretesa fiscale, ma tale scelta processuale non sostituisce l'onere di impugnare l'atto tipico successivo per evitare il consolidamento della pretesa.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità dell'impugnazione sia sopravvenuta per difetto di interesse e non sia originaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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