Cassazione Civile, Ordinanza n. 34491/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento relativa a maggiore imposta di registro conseguente a un avviso di accertamento divenuto definitivo in relazione a una compravendita. I giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo inesistente la notificazione della cartella; l'appello dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione era stato respinto. In Cassazione le società ricorrenti deducevano, con due motivi, da un lato il vizio di motivazione e la violazione di legge per avere la CTR ritenuto formato un giudicato preclusivo e per non avere considerato la censura sulla statuizione di inesistenza della notifica; dall'altro la violazione degli artt. 148 e 156 c.p.c. per avere la CTR ravvisato una divergenza tra la relata di notifica prodotta dall'agente e quella in atti della contribuente, senza chiarire la difformità e non considerando che un'eventuale irregolarità non comporta nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo. La contribuente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività della rinnovazione della notifica: il primo tentativo di notificazione, pur indirizzato al domicilio eletto nei gradi di merito, era andato a vuoto e la successiva rinnovazione era stata eseguita oltre il termine annuale ex art. 327 c.p.c.; inoltre sosteneva che la notifica fosse stata indirizzata presso lo studio di un professionista non legittimato a ricevere l'atto in Cassazione.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione della resistente sull'inammissibilità del ricorso e l'ha accolta. Ha ritenuto valida la prima notificazione tentata presso il domicilio eletto nei gradi di merito, ma ha applicato il principio secondo cui, in caso di esito negativo non imputabile al notificante, la riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole, individuato ordinariamente in trenta giorni, salvo circostanze eccezionali da provare. Nel caso concreto, l'esito negativo era stato certificato il 3 aprile 2013, mentre la seconda spedizione era avvenuta solo il 27 maggio 2013, oltre il limite ragionevole; nessuna ragione eccezionale era stata allegata o provata. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività ex art. 327 c.p.c., con condanna delle ricorrenti alle spese e all'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo; se la prima notifica non va a buon fine, la rinnovazione deve comunque avvenire tempestivamente per conservare gli effetti della richiesta originaria.
Richiamato dalla resistente per sostenere che la notifica avrebbe dovuto essere ripetuta secondo tale modalità entro il termine utile.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la dedotta divergenza tra relata di notifica e copia prodotta in giudizio.
Richiamato per affermare che la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Richiamato per il principio di ultrattività del domicilio eletto nei gradi di merito, ai fini delle notifiche del ricorso per cassazione nel processo tributario.
Richiamato per l'istanza di sospensione legata alla definizione delle liti pendenti, ma senza effetto sul giudizio poiché non risultava presentata domanda di definizione o istanza di trattazione nei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per disporre l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Usato come parametro per individuare, in via ordinaria, il termine ragionevole di metà del termine breve per la riattivazione del procedimento notificatorio.
Massime di principio
- In caso di notificazione di un atto processuale andata a vuoto per ragioni non imputabili al notificante, la conservazione degli effetti della richiesta originaria richiede la riattivazione immediata del procedimento notificatorio e il compimento diligente degli atti necessari al suo perfezionamento.
- In via ordinaria, la rinnovazione della notifica dopo un esito negativo non imputabile deve essere compiuta entro un termine ragionevole pari alla metà del termine breve di impugnazione; per il ricorso per cassazione tale termine è normalmente di trenta giorni, salvo prova di circostanze eccezionali.
- Nel processo tributario è valida la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso il domicilio eletto nei gradi di merito, in applicazione della regola di ultrattività del domicilio dichiarato o eletto.
- La nullità della notificazione o della relata non può essere affermata quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e non vi sia contestazione sostanziale sulla ricezione dell'atto.
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