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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33758/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da rapporti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative stipulati tra un’azienda ospedaliera pubblica e una medico specializzata in radiodiagnostica per il periodo 1 giugno 2008 - 8 marzo 2012. La Corte d’appello ha ritenuto, sulla base delle prove testimoniali e documentali, che la prestazione fosse in concreto svolta con modalità subordinate: inserimento stabile nel reparto, rispetto di turni e orari, svolgimento difforme rispetto al progetto contrattuale. Ha quindi accertato un rapporto di fatto subordinato, dichiarandolo nullo per mancanza di concorso pubblico ma applicando l’art. 2126 c.c., e ha condannato l’azienda al pagamento di differenze retributive, con esclusione di alcune voci (indennità di esclusività, ferie e festività non godute) e detrazione degli importi già percepiti al netto delle ritenute. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine triennale o comunque che il quinquennio fosse maturato per parte dei crediti, anche perché il rapporto sarebbe stato di co.co.co. o di rapporti autonomi successivi, e perché la sospensione per metus non varrebbe verso la PA; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando una errata valutazione di prove testimoniali e documentali e negando la subordinazione; 3) erronea applicazione dell’art. 2126 c.c., assumendo che non fosse stata chiesta la nullità del rapporto e che il contratto fosse valido; 4) errata quantificazione delle differenze retributive, contestando il metodo di calcolo, la detrazione al netto e alcune voci riconosciute o escluse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto; ha accolto solo parzialmente il primo motivo limitatamente alla decorrenza della prescrizione. In particolare ha confermato che l’accertamento della subordinazione, la valutazione delle prove e l’applicazione dell’art. 2126 c.c. erano corretti e non sindacabili in cassazione nei termini proposti. Ha invece ritenuto errata la statuizione della Corte d’appello che faceva decorrere la prescrizione quinquennale dalla cessazione del rapporto per il solo fatto che il rapporto fosse privo di stabilità: nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, anche quando il rapporto formalmente autonomo sia poi riqualificato come subordinato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, perché non opera il metus tipico del lavoro privato. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per il nuovo esame della sola questione prescrizionale e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Nessun raddoppio del contributo unificato è stato disposto per effetto dell’accoglimento, sia pure parziale, del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare in vizio di legittimità il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla motivazione non più sindacabile nei termini precedenti alla riforma del 2012.

  • art. 2956 c.c.

    richiama la prescrizione presuntiva triennale, ma la Corte osserva che la censura la invocava in modo inconferente rispetto a un rapporto poi accertato come subordinato.

  • art. 2948 c.c.

    stabilisce la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; per i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato la Corte afferma che il termine decorre in costanza di rapporto, non dalla cessazione, salvo cause di sospensione.

  • art. 2959 c.c.

    viene richiamato per evidenziare la distinzione tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva, incompatibile con l’ammissione, anche implicita, dell’esistenza del debito.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali, o ha attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non basta contestare il peso dato alle prove.

  • art. 246 c.p.c.

    la Corte esclude che l’incapacità a testimoniare derivi dal solo fatto che il teste abbia promosso un giudizio analogo contro la medesima parte.

  • art. 2126 c.c.

    il rapporto di lavoro subordinato di fatto instaurato da un ente pubblico, anche se nullo per violazione di norme imperative o per mancanza di nomina, dà diritto al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione materiale, secondo il contratto collettivo applicabile.

  • art. 7 d.lgs. n. 165/2001

    è evocato dalla ricorrente per sostenere la natura autonoma del rapporto, ma la Corte non vi attribuisce rilievo decisivo una volta accertata in fatto la subordinazione.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    consente di individuare, per il personale pubblico contrattualizzato, il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di comparto una volta accertato il rapporto subordinato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è stato accolto, sia pure parzialmente.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro formalmente autonomi stipulati con una pubblica amministrazione, la qualificazione giuridica dipende dalle modalità effettive di svolgimento della prestazione; l’inserimento stabile nell’organizzazione, l’osservanza di turni e orari e la continuità della prestazione sono indici rilevanti della subordinazione.
  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile, tramite gli artt. 115 e 116 c.p.c. o il vizio motivazionale, la sola rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo che siano state utilizzate prove non dedotte, prove legali mal valutate o si versi in un’anomalia motivazionale radicale.
  • Il rapporto di lavoro subordinato di fatto instaurato con un ente pubblico, pur nullo per violazione di norme imperative o per mancato rispetto delle procedure di assunzione, rientra nell’ambito dell’art. 2126 c.c. e legittima il riconoscimento del trattamento economico dovuto per il periodo di effettiva esecuzione.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, se un rapporto formalmente autonomo viene poi riqualificato come subordinato, i crediti retributivi si prescrivono secondo il termine quinquennale decorrente dalla maturazione del singolo credito, ma senza il differimento alla cessazione del rapporto tipico del lavoro privato, perché non opera il metus collegato alla stabilità dell’impiego.
  • La disciplina della prescrizione nel rapporto con la pubblica amministrazione non può essere estesa automaticamente alla logica protettiva elaborata dalla Corte costituzionale per il lavoro privato; per i rapporti pubblici il timore di licenziamento o mancato rinnovo non giustifica la sospensione del decorso prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRProveRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullitàPrescrizione

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