Cassazione Civile, Ordinanza n. 21783/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dal diniego comunale di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2014 su terreni agricoli ritenuti dal contribuente esenti perché situati in area montana. In primo grado il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR aveva invece accolto la domanda, ritenendo che per il 2014 i terreni ricadenti nel territorio comunale fossero esenti dall'IMU in quanto area montana e che le modifiche normative sopravvenute dal 2015 non potessero operare retroattivamente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa sull'esenzione IMU per i terreni agricoli montani, sostenendo che per il 2014 l'esenzione spettava solo nei limiti fissati dal d.l. n. 16/2012, come attuato dal d.m. 28 novembre 2014, e poi ridefinito dal d.l. n. 4/2015, con conseguente erroneità della tesi della CTR secondo cui i terreni del Comune beneficiavano comunque dell'esenzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto corretto il quadro normativo ricostruito dal ricorrente: per il 2014 l'esenzione IMU sui terreni agricoli spettava solo ai terreni siti in comuni ubicati a 601 metri e oltre sul livello del mare, secondo l'elenco ISTAT richiamato dal d.m. 28 novembre 2014, nonché nei comuni classificati come montani ai sensi della disciplina sopravvenuta del d.l. n. 4/2015, applicabile anche al 2014 nei limiti ivi previsti. Poiché il Comune di Mineo risultava collocato a 511 metri e non era classificato come montano, la CTR aveva errato nel riconoscere l'esenzione per l'anno 2014. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. 504/1992
disposizione di base sull'esenzione per i terreni agricoli in comuni montani, richiamata come fondamento del regime agevolativo IMU/ICI.
art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso quale norma rilevante per il regime IMU sui terreni agricoli.
art. 13 d.l. 201/2011, conv. dalla l. 214/2011
richiamato quale disposizione istitutiva/disciplinante l'IMU in relazione all'esenzione per i terreni agricoli.
art. 4, comma 5-bis, d.l. 16/2012, conv. dalla l. 44/2012
ha rivisto, a decorrere dal 2014, la classificazione dei comuni esenti, demandando a decreto ministeriale l'individuazione dei comuni agevolati sulla base dell'altitudine ISTAT.
art. 22, comma 2, d.l. 66/2014, conv. dalla l. 89/2014
ha modificato l'art. 4, comma 5-bis, d.l. 16/2012, confermando il criterio altimetrico per l'individuazione dei comuni esenti a decorrere dal periodo d'imposta 2014.
d.m. 28 novembre 2014
decreto attuativo che ha individuato come esenti i terreni agricoli dei comuni ubicati a 601 metri e oltre di altitudine, secondo l'elenco ISTAT.
art. 1 d.l. 4/2015, conv. dalla l. 34/2015
ha ridefinito il regime di esenzione, abrogando il previgente art. 4, comma 5-bis, e limitando il beneficio ai comuni totalmente montani, con applicazione anche al 2014 nei limiti espressamente previsti.
invocato per escludere la retroattività di modifiche restrittive, ma la Corte ha chiarito che la disciplina del 2015 era espressamente applicabile anche al 2014 nei limiti indicati dalla legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Per l'anno d'imposta 2014 l'esenzione IMU sui terreni agricoli va verificata in base alla disciplina speciale introdotta dal d.l. n. 16/2012, come modificata dal d.l. n. 66/2014 e attuata dal d.m. 28 novembre 2014, tenendo conto dell'elenco ISTAT dei comuni e del criterio dell'altitudine.
- La successiva disciplina del d.l. n. 4/2015 ha efficacia anche sull'anno 2014 nei limiti espressamente previsti dalla norma, sicché il giudice di merito deve applicarla quando la legge ne imponga l'applicazione retroattiva parziale.
- Ai fini dell'esenzione IMU non basta allegare una generica natura montana del territorio comunale: occorre verificare la specifica classificazione del comune secondo i criteri normativi e l'altezza indicata nell'elenco ISTAT richiamato dalla disciplina applicabile.
- Se la controversia verte solo sull'applicazione corretta della disciplina agevolativa e i fatti rilevanti sono già accertati, la Corte può cassare e decidere nel merito rigettando la domanda originaria del contribuente.
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