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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto al contribuente documentazione a supporto della dichiarazione dei redditi e aveva poi contestato l'assenza dei bonifici relativi al pagamento di un box auto per il quale era stata chiesta la detrazione, nonché la mancata indicazione della pertinenzialità del box nel contratto di acquisto. Dopo un'istanza di autotutela respinta, veniva emessa cartella di pagamento per maggiore IRPEF 2007. Il contribuente impugnava la cartella e otteneva ragione in primo grado; in appello, però, la CTR riformava la decisione ritenendo insussistente il vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box, anche perché il box era situato a circa sette chilometri dall'abitazione. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione del divieto di domande/eccezioni nuove nel giudizio tributario, sostenendo che il criterio della distanza tra box e abitazione fosse stato introdotto solo in appello; 2) violazione dell'art. 817 c.c., assumendo che la pertinenzialità non richieda contiguità fisica e che fosse sufficiente la destinazione del bene al servizio dell'abitazione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la questione della pertinenzialità era già emersa nella fase amministrativa e comunque si trattava di una questione di diritto, rilevabile anche d'ufficio dal giudice tributario; la specificazione sul dato della distanza non integrava una nuova eccezione in senso proprio, ma un'argomentazione sulla mancanza del requisito oggettivo. Ha respinto anche il secondo motivo, ritenendo corretta la CTR nel negare la pertinenzialità del box, poiché il vincolo richiede non solo il requisito soggettivo, ma anche quello oggettivo della contiguità o del servizio effettivo tra i beni: un box ubicato a circa sette chilometri dall'abitazione non può considerarsi pertinenza della stessa. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia in cassazione; è stato disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come norma processuale di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    È invocato dal ricorrente per sostenere il divieto di eccezioni nuove nel giudizio tributario; la Corte osserva però che non impedisce alla parte di chiarire e specificare contestazioni già formulate.

  • art. 345, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di nuove eccezioni in appello; la Corte lo considera non violato, perché non vi è stata introduzione di una questione nuova in senso proprio.

  • art. 817 c.c.

    La Corte ribadisce che la pertinenza richiede un elemento soggettivo e uno oggettivo: destinazione durevole al servizio o all'ornamento della cosa principale e contiguità/servizio effettivo tra i beni.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il divieto di nuove domande ed eccezioni non impedisce alla parte di precisare o sviluppare contestazioni già dedotte nella fase amministrativa o nel giudizio di merito.
  • La qualificazione di un bene come pertinenza non può fondarsi sulla sola volontà del proprietario o sulla mera dichiarazione contrattuale: occorre anche la concreta destinazione durevole del bene accessorio al servizio del bene principale.
  • Ai fini del vincolo pertinenziale tra due immobili è necessario un requisito oggettivo di contiguità o comunque di servizio effettivo; una notevole distanza fisica tra i beni è indice ostativo alla pertinenzialità.
  • La sussistenza dei presupposti della pertinenza, quando il giudice di merito la escluda per difetto del requisito oggettivo, integra un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • In sede di legittimità, la questione della corretta applicazione dell'art. 817 c.c. può essere esaminata anche quando il giudice di merito abbia valorizzato elementi fattuali coerenti con la struttura legale della pertinenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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