Cassazione Civile, Ordinanza n. 08186/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte dell’amministrazione scolastica, della sentenza di appello che aveva confermato il primo grado: era stata accertata l’illegittimità di una serie di contratti a tempo determinato stipulati con docenti di religione cattolica, perché reiterati per un periodo ultratriennale su posti vacanti e disponibili, in attesa dell’espletamento del concorso per l’immissione in ruolo. La Corte d’appello aveva inoltre riconosciuto in favore dei docenti un’indennità risarcitoria parametrata a sei od otto mensilità, a seconda delle posizioni. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il Ministero deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., oltre che del principio dispositivo e dell’onere di allegazione, sostenendo che gravasse sui lavoratori l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’abusivo ricorso al contratto a termine. I controricorrenti resistevano richiamando l’orientamento di legittimità già formatosi in materia di assunzione a termine dei docenti di religione cattolica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’amministrazione perché conforme a un orientamento già consolidato, secondo cui nel regime speciale dei docenti di religione cattolica la protrazione dei rapporti annuali oltre tre annualità scolastiche, senza concorso triennale, integra abuso nell’utilizzazione del termine e dà diritto al risarcimento del danno; inoltre, quando il Ministero invochi la legittimità di singoli contratti infrannuali o di durata determinata da esigenze sostitutive o connesse alle procedure concorsuali, grava su di esso l’onere di provarne la causale legittimante. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva accertato incarichi annuali per durata ultratriennale su posti vacanti e disponibili, sicché non vi erano elementi per sovvertire la decisione di merito. La Corte ha quindi condannato il Ministero alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti; ha escluso altresì il contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell’amministrazione statale.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere che l’onere di provare l’abuso del contratto a termine gravasse sui lavoratori; la Corte, in coerenza con l’orientamento richiamato, esclude che ciò sposti sull’aderente-lavoratore la prova della legittimità delle causali quando sia il Ministero a invocarle per sottrarre i contratti al computo dell’abuso.
È invocato dal Ministero in relazione al principio dispositivo e di allegazione, ma il motivo è respinto perché non scalfisce il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di abuso della reiterazione dei contratti a termine.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene indicato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
Costituisce la disciplina speciale dell’assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, richiamata per definire quando la reiterazione dei contratti integra abuso.
È indicato quale parametro per la quantificazione del danno eurounitario dovuto in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
È menzionato come norma successiva che recepisce il parametro risarcitorio applicabile al danno da abuso del termine.
È richiamato per rinviare alla motivazione delle precedenti pronunce della Corte già conformi sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, poiché esonerate dal materiale versamento del contributo secondo il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica, la reiterazione di contratti annuali oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale, integra abuso del ricorso al termine.
- Integra ugualmente abuso l’utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità scolastiche.
- In caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine, al lavoratore spetta il risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri previsti dalla disciplina speciale, restando esclusa la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
- Quando il datore di lavoro pubblico invochi la legittimità di contratti infrannuali o comunque di durata determinata da causali specifiche, grava sull’amministrazione l’onere di provarne la giustificazione, così da escluderne il computo ai fini dell’abuso.
- Il giudice di legittimità può rigettare il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese da precedenti conformi, ove la fattispecie concreta sia sovrapponibile a quella già decisa.
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