Cassazione Civile, Ordinanza n. 08182/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con una docente di religione cattolica nella scuola pubblica. La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva confermato il primo grado ritenendo illegittimi i contratti perché protratti per oltre tre annualità scolastiche su posti vacanti e disponibili, con condanna del Ministero al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità e mezzo della retribuzione globale di fatto, oltre alla compensazione delle spese. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 186/2003, sostenendo l’erroneità della qualificazione di illegittimità dei contratti; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., deducendo un errato riparto degli oneri di allegazione e prova in ordine all’abusivo ricorso al termine. La docente non si è difesa in cassazione. Il Ministero ha insistito anche in memoria sulle doglianze relative alla prova dell’abusività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il proprio orientamento recente in materia di docenti di religione cattolica assunti a termine nella scuola pubblica. Ha affermato che integra abuso del contratto a termine sia la successione di rapporti annuali senza soluzione di continuità per più di tre annualità scolastiche in mancanza di concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente per eccedenza rispetto al fabbisogno purché la durata complessiva superi tre annualità. Ha inoltre ribadito che, in tali ipotesi, spetta il risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010, senza conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato. Nel caso concreto, essendo stato accertato che la docente aveva ricevuto incarichi annuali senza soluzione di continuità dal 1° settembre 2000 al 5 febbraio 2011, non vi era spazio per accogliere la censura su allegazione e prova. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimata non ha svolto difese. È stata inoltre esclusa l’applicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
disciplinano il regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica; la loro applicazione non esclude la configurabilità dell’abuso nella reiterazione dei contratti oltre il limite triennale.
l’onere della prova sulla legittimità della causale dei contratti a termine, quando contestata ai fini risarcitori, grava sul Ministero.
non risulta violato nel caso concreto quanto alla valutazione del materiale assertivo e probatorio sulla reiterazione abusiva dei contratti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal Ministero.
consente il rinvio alla motivazione dei precedenti conformi richiamati dalla Corte.
costituisce il parametro per la liquidazione del danno eurounitario nelle ipotesi di abuso del contratto a termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
richiamato quale disciplina successiva equivalente ai parametri risarcitori per l’abuso del termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti a termine oltre tre annualità scolastiche, senza soluzione di continuità o comunque con durata complessiva superiore al triennio anche se discontinua, integra abuso del ricorso al termine.
- Quando il lavoratore deduce l’abuso nella reiterazione di contratti a termine, spetta all’amministrazione o al datore di lavoro provare la legittimità delle causali che giustificano ciascun contratto, specie se infrannuale o non annuale.
- L’abuso del contratto a termine nel settore scolastico non determina la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato, ma il diritto al risarcimento del danno secondo i parametri forfettari previsti dalla disciplina eurounitaria richiamata dall’ordinamento interno.
- Se il giudice di merito accerta in fatto la continuità di incarichi annuali per un periodo superiore al limite rilevante, la censura in cassazione sull’onere di allegazione e prova è infondata ove non introduca elementi diversi rispetto a quelli già esaminati.
- Il contributo unificato aggiuntivo non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il sistema della prenotazione a debito le esonera dal materiale versamento.
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