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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08192/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento del compenso dovuto per la partecipazione a una commissione di collaudo tecnico-amministrativo in un appalto pubblico. Il giudice di merito aveva condannato la società al pagamento di una somma a favore del collaudatore, ritenendo applicabile la disciplina richiamata nell'atto di delega del 18 gennaio 2006 e non il successivo regolamento interno del 2011. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 12 preleggi e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la delega di collaudo non avesse valore negoziale derogatorio e che il rinvio al regolamento del 2001 fosse solo riferito alla disciplina specifica, con richiamo anche alla potestà regolamentare generale; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1339 c.c., sostenendo che il rapporto fosse di durata e dovesse essere regolato dalla disciplina vigente al momento della conclusione del collaudo, quindi dal regolamento del 2011, oppure che comunque il rinvio alla fonte regolamentare comportasse l'inserzione automatica delle modifiche sopravvenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente, richiamando precedenti già conformi. In particolare ha affermato che, in tema di compenso del collaudatore in appalti pubblici, il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile è quello del conferimento dell'incarico e non quello del completamento del collaudo; ha inoltre osservato che la censura sull'interpretazione della delega era inammissibile per difetto di trascrizione del relativo contenuto, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Quanto alla pretesa applicazione del regolamento del 2011 e dell'art. 1339 c.c., la Corte ha escluso che potesse operare un meccanismo di sostituzione automatica, anche considerando le norme transitorie del codice dei contratti pubblici e la mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, dell'applicabilità della nuova disciplina al rapporto dedotto. La società è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 d.lgs. n. 163/2006

    La disposizione non è stata letta come idonea a sovvertire la disciplina convenuta nell'atto di delega già applicabile al rapporto; per la determinazione del compenso del collaudatore occorre guardare al momento del conferimento dell'incarico e alla disciplina allora vigente, eventualmente integrata da norme speciali applicabili.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione della norma imperativa; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole al ricorso.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per l'interpretazione dell'atto di delega; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura interpretativa per mancata trascrizione del documento ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La censura sull'interpretazione della delega è stata dichiarata inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell'atto di delega su cui fondava il motivo.

  • art. 1339 c.c.

    Il meccanismo di inserzione automatica delle clausole imposte dalla legge è stato escluso, poiché la disciplina applicabile al compenso non risultava sostituita dalla normativa sopravvenuta nel modo prospettato dalla ricorrente.

  • art. 2230 c.c.

    Richiamato come base della disciplina generale del contratto d'opera professionale, applicabile alla determinazione del compenso del collaudatore.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato per affermare che la remunerazione del collaudatore va regolata secondo la disciplina vigente al momento del conferimento dell'incarico.

  • art. 253 d.lgs. n. 163/2006

    Norma transitoria utilizzata per escludere che il solo completamento del collaudo nel 2012 bastasse a rendere automaticamente applicabile il nuovo codice e il regolamento del 2011; occorreva dimostrare l'assoggettamento dell'appalto alla nuova disciplina.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità alla giurisprudenza già formatasi su casi analoghi.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel compenso dovuto al collaudatore di opere pubbliche, la disciplina applicabile va individuata con riferimento al momento del conferimento dell'incarico, non a quello di conclusione delle operazioni di collaudo.
  • Quando la parte ricorrente censura l'interpretazione di un atto negoziale o di delega, è necessario riportarne integralmente il contenuto nel ricorso, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il rinvio contenuto nell'atto di conferimento a una determinata disciplina regolamentare può cristallizzare il regime applicabile, se non risulta dimostrato che norme sopravvenute, per effetto di disposizioni transitorie o imperative, abbiano effettivamente sostituito quella originaria.
  • L'art. 1339 c.c. opera solo quando la norma imperativa imponga davvero clausole o prezzi destinati a inserirsi automaticamente nel contratto; non può essere invocato in astratto per applicare retroattivamente una disciplina sopravvenuta senza il necessario presupposto normativo.
  • In materia di appalti pubblici e collaudo, la normativa transitoria del codice dei contratti deve essere verificata in concreto, e grava sulla parte che invoca la disciplina sopravvenuta l'onere di dimostrare l'assoggettamento del rapporto al nuovo regime.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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