Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08191/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La lite nasce da rapporti di collaborazione a progetto stipulati tra una lavoratrice e un consorzio di bonifica poi soppresso. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimi i contratti, convertendoli in rapporto subordinato a tempo indeterminato e condannando il consorzio originario al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva ordinato la riammissione in servizio della lavoratrice nei confronti del consorzio subentrante quale cessionario nella generalità dei rapporti del consorzio soppresso, confermando nel resto la decisione. Il consorzio subentrante ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la decisione d'appello avrebbe alterato un assetto definito da un decreto amministrativo regionale e invaso una materia sottratta al giudice; 2) erroneo riconoscimento della legittimazione passiva del consorzio ricorrente, che non aveva formalmente stipulato i contratti né beneficiato della prestazione; 3) violazione dell'art. 2112 c.c. per avere ritenuto il subentro nel rapporto di lavoro; 4) nullità della sentenza per asserita contraddizione tra la qualificazione del consorzio subentrante come successore e la permanenza di una residuale capacità del consorzio soppresso; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla sottoscrizione dei contratti e alla gestione liquidatoria; 6) violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe sindacato le concrete modalità di esecuzione della prestazione anziché la validità formale del progetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso anzitutto il difetto di giurisdizione, osservando che il ricorrente non aveva realmente dedotto un superamento dei limiti della giurisdizione né una illegittima annullazione o disapplicazione del provvedimento amministrativo regionale, ma solo una diversa interpretazione del decreto. Ha poi ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e perché fondati su una lettura alternativa dei fatti e della motivazione di merito, i motivi relativi alla legittimazione passiva, al subentro ex art. 2112 c.c., alla pretesa contraddittorietà della sentenza, all'omesso esame di fatti decisivi e alla violazione della disciplina del lavoro a progetto. La Corte ha precisato che il giudice di merito aveva valutato la struttura complessiva del decreto regionale e aveva ritenuto il primo contratto a progetto invalido per difetto di specificità del progetto, con conseguente conversione ex art. 69 d.lgs. 276/2003 in rapporto subordinato a tempo indeterminato, e che tale ricostruzione non era stata validamente censurata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto verso l'intimata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei singoli motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché non specifiche o perché non coglievano la reale ratio della decisione impugnata

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiesto il rispetto del principio di specificità del motivo; i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di aderenza alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 2112 c.c.

    richiamato dal ricorrente e considerato dalla Corte d'appello nel senso del subentro del cessionario nella generalità dei rapporti facenti capo al consorzio soppresso

  • art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003

    il contratto a progetto privo di specificità del progetto è stato ritenuto invalido e quindi convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

  • art. 69, commi 2 e 3, d.lgs. 276/2003

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che il giudice d'appello abbia svolto un sindacato sulle modalità concrete di esecuzione della prestazione anziché sulla validità formale del progetto

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    menzionato nel sesto motivo insieme alle altre disposizioni sul lavoro a progetto

  • art. 66 d.lgs. 276/2003

    menzionato nel sesto motivo insieme alle altre disposizioni sul lavoro a progetto

  • art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    richiamato dalla Corte per escludere che fosse stato dedotto un vero problema di giurisdizione, non essendo stata prospettata l'annullazione, modifica o revoca del provvedimento amministrativo

  • art. 13 della l.r. n. 11/2003

    richiamato nella ricostruzione del decreto regionale di istituzione/soppressione dei consorzi

  • delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006

    richiamata nella ricostruzione del decreto regionale di istituzione/soppressione dei consorzi

  • D.P.G.R. n. 27 del 12.2.2010

    decreto regionale esaminato dalla Corte d'appello per ricostruire il trasferimento di beni, rapporti e personale tra i consorzi

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella proposta di una diversa lettura dei fatti o degli atti di causa.
  • Il difetto di giurisdizione non può essere dedotto in modo meramente assertivo: occorre allegare un effettivo sconfinamento del giudice nei limiti della propria giurisdizione, non la sola critica all'interpretazione di un provvedimento amministrativo o alla valutazione di merito.
  • La legittimazione passiva in senso sostanziale non va confusa con la titolarità processuale del rapporto: se la controversia riguarda la successione in rapporti di lavoro, la questione va risolta sulla base della ricostruzione sostanziale del subentro e non solo dei dati formali dei singoli contratti.
  • In materia di lavoro a progetto, la mancanza di specificità del progetto comporta l'invalidità del contratto e la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza che ciò implichi un sindacato sulle scelte organizzative del datore oltre i limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile quando, in realtà, si contesta la valutazione del giudice di merito su fatti già esaminati nella motivazione.
  • Quando il giudice di merito interpreta un provvedimento amministrativo complesso che disciplina il trasferimento di rapporti e personale tra enti, il controllo di legittimità può riguardare solo la correttezza giuridica della motivazione, non una lettura alternativa del contenuto dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.