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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08185/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda più docenti di religione cattolica della scuola pubblica, assunti con una serie di contratti a tempo determinato reiterati per oltre trentasei mesi su posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima tale reiterazione abusiva e aveva riconosciuto a ciascun docente un'indennità risarcitoria commisurata alla durata dell'abusiva successione dei contratti, compensando le spese. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 186 del 2003 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come illegittimi i contratti a termine stipulati con i docenti. Il resistente ha depositato controricorso; le altre docenti intimate non hanno svolto attività difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, osservando che esso non introduceva argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi in precedenti pronunce conformi della stessa Corte. Ha quindi confermato il principio per cui, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, costituisce abuso della contrattazione a termine la reiterazione dei rapporti oltre tre annualità scolastiche su posti vacanti e disponibili, ovvero l'utilizzazione discontinua che conduca comunque a una durata complessiva superiore a tre annualità, con conseguente diritto al risarcimento del danno eurounitario e senza trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. È stata inoltre disposta la condanna del Ministero alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione ai difensori antistatari; nessun provvedimento sulle spese per le altre docenti non costituite.

Norme richiamate

  • L. 186/2003, artt. 2 e 3

    Nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica, la reiterazione dei contratti a termine oltre il limite triennale, in assenza di concorso triennale o in presenza di un utilizzo discontinui ma complessivamente eccedente le tre annualità, integra abuso della contrattazione a termine.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal Ministero a sostegno della censura, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo alla luce dell'orientamento già consolidato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    Parametro utilizzato per la liquidazione dell'indennità risarcitoria dovuta in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    Richiamato quale successivo riferimento normativo equivalente al parametro risarcitorio applicabile in caso di abuso del termine.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia a precedenti conformi già motivati, ritenendo non necessario ripetere integralmente la motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione dei contratti annuali oltre tre annualità scolastiche su posti vacanti e disponibili integra abuso della contrattazione a termine.
  • Integra abuso anche l'utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per ragioni di eccedenza, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque le tre annualità scolastiche.
  • In caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine, spetta al lavoratore il risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri previsti per i contratti a termine abusivi, oltre all'eventuale maggior danno se provato.
  • Non è riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto a tempo determinato abusivamente reiterato in rapporto a tempo indeterminato, nel particolare regime dei docenti di religione cattolica.
  • Quando il datore pubblico contesta la risarcibilità per abuso del termine allegando una causale legittima per contratti infrannuali o sostitutivi, incombe sull'amministrazione l'onere di provare la legittimità della causale stessa, la cui prova esclude il computo di quei contratti ai fini dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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