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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08183/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla stipulazione, da parte dell’amministrazione scolastica, di una serie di contratti a tempo determinato con docenti di religione cattolica. Per una delle docenti, i contratti annuali si sarebbero protratti senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, su posti di ruolo vacanti e disponibili; per altre due docenti, l’eventuale abuso era stato ritenuto superato dalla successiva stabilizzazione. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accertato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e aveva condannato il Ministero al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a sette mensilità della retribuzione globale di fatto, escludendo però ulteriori effetti per le posizioni stabilizzate. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto: (i) violazione degli artt. 1 e 3 della L. 186/2003, dell’art. 4, commi 1 e 11, della L. 124/1999 e della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, contestando la valutazione di abusività della reiterazione dei contratti a termine nel regime speciale dei docenti di religione; (ii) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonché del principio dispositivo e dell’onere di allegazione, sostenendo che non sarebbe stato correttamente ripartito l’onere probatorio in ordine alla legittimità delle causali dei contratti infrannuali o comunque alla ricorrenza dell’abuso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente, perché diretti a contestare una valutazione già conforme a un orientamento consolidato della Corte in materia di docenti di religione cattolica assunti a tempo determinato. Ha ribadito che, nel regime speciale previsto dalla L. 186/2003, integra abuso sia la successione di contratti annuali senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche in assenza di concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua per eccedenza di fabbisogno, quando la durata complessiva superi comunque le tre annualità. In tali casi spetta il risarcimento del danno eurounitario, parametrato all’art. 32, comma 5, L. 183/2010 (poi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015), oltre al maggior danno se provato, ma non la conversione del rapporto in tempo indeterminato. Quanto ai contratti infrannuali, la Corte ha ricordato che essi sono ammessi solo se sorretti da specifiche esigenze sostitutive o funzionali al completamento delle procedure concorsuali, e che, in caso di contestazione risarcitoria per abuso della reiterazione, grava sul Ministero l’onere di provare la legittimità della causale. Nel caso concreto, la posizione della docente interessata integrava l’abuso per incarichi annuali senza soluzione di continuità dal 2013/2014 per oltre trentasei mesi; per le altre docenti, invece, il profilo dell’abuso era stato ritenuto assorbito dalla stabilizzazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle intimate.

Norme richiamate

  • L. 186/2003, artt. 1 e 3

    Disciplina speciale dell’assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica; la reiterazione oltre il limite delle tre annualità, in assenza di concorso triennale, è abusiva.

  • L. 124/1999, art. 4, commi 1 e 11

    Richiamata dal ricorrente come base normativa del sistema di supplenze e delle assunzioni a termine nel settore scolastico, ma non idonea a escludere l’abuso nel caso di specie.

  • Direttiva 1999/70/CE, clausola 5 dell'accordo quadro

    Utilizzata come parametro eurounitario antiabuso nella successione di contratti a termine; il suo rispetto impone di sanzionare la reiterazione abusiva con tutela risarcitoria.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la legittimità della causale dei contratti infrannuali, ove contestata l’abusiva reiterazione, grava sul Ministero.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e del principio dispositivo, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata quale parametro formale delle censure.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha rinviato alla motivazione delle precedenti pronunce conformi, ritenendole sufficienti a definire la questione.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    Parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso del contratto a termine nel pubblico impiego scolastico.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    Norma successivamente sostitutiva del criterio risarcitorio di cui all’art. 32, comma 5, L. 183/2010.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La sua applicazione è esclusa nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre tre annualità scolastiche, senza soluzione di continuità e in assenza di concorso triennale, integra abuso della contrattazione a termine.
  • Integra abuso anche l’utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per ragioni di eccedenza del fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque tre annualità.
  • Accertato l’abuso nella successione dei contratti a termine, il rimedio è il risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri legali di settore; non è invece configurabile la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato.
  • Nei contratti infrannuali dei docenti di religione, la legittimità della causale sostitutiva o funzionale all’immissione in ruolo deve essere provata dall’amministrazione quando sia contestato l’abuso della reiterazione.
  • In caso di stabilizzazione successiva del docente, il profilo dell’abuso può risultare superato rispetto alle pretese risarcitorie connesse alla reiterazione dei contratti precedenti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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