Cassazione Civile, Ordinanza n. 08193/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società pubblica aveva conferito a un proprio dipendente un incarico di collaudo di lavori appaltati, prevedendo nel relativo atto che il compenso incentivante per il collaudo tecnico-amministrativo fosse determinato secondo il regolamento interno dell'ente richiamato nell'atto e la procedura attuativa allora vigente. Il dipendente, una volta completata l'attività di collaudo, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso; la società proponeva opposizione, respinta sia in primo grado sia in appello. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, da un lato, violazione dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 12 preleggi e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che il richiamo regolamentare dovesse essere letto come rinvio alla disciplina legale e regolamentare sopravvenuta, non come cristallizzazione del regolamento del 2001; dall'altro, violazione dell'art. 1339 c.c., affermando che, trattandosi di rapporto di durata, doveva applicarsi la normativa vigente al momento del completamento dell'incarico, cioè il regolamento interno del 2011. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che il richiamo espresso al regolamento del 2001 manifestasse la volontà di mantenere ferma quella disciplina per la determinazione del compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di trascrizione dell'atto di delega ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la censura con cui la società contestava l'interpretazione della clausola di rinvio contenuta nell'incarico. Ha inoltre affermato, richiamando propria giurisprudenza, che nei collaudi di appalti pubblici il momento rilevante per individuare la disciplina del compenso del collaudatore è quello del conferimento dell'incarico, non quello di completamento del collaudo. Di conseguenza ha escluso l'applicabilità del regolamento interno sopravvenuto del 2011 e anche del meccanismo di eterointegrazione ex art. 1339 c.c., osservando altresì che la ricorrente non aveva dimostrato che l'attività fosse riferibile a contratti assoggettabili alla disciplina del d.lgs. n. 163/2006 secondo le norme transitorie richiamate. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. n. 163/2006
La disposizione viene richiamata come base normativa del compenso incentivante e del relativo rinvio alla disciplina regolamentare; la Corte esclude che, nel caso concreto, essa consenta di applicare automaticamente il regolamento sopravvenuto al momento di conclusione del collaudo.
È invocato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione della norma imperativa e del rinvio regolamentare; la censura non viene accolta.
Sono richiamati per sostenere una diversa interpretazione della clausola di delega; la Corte non accoglie la critica all'interpretazione data dal giudice di merito.
La Corte esclude il meccanismo di inserzione automatica nel caso concreto, perché il rapporto era regolato dall'atto di conferimento dell'incarico e dal richiamo espresso alla disciplina allora prevista, senza prova di un diverso regime applicabile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura è dichiarata inammissibile perché la ricorrente non ha trascritto il contenuto dell'atto di delega di cui lamentava l'erronea interpretazione.
È richiamato per fare riferimento a precedenti conformi utilizzabili nella motivazione.
Viene richiamato, insieme all'art. 2233 c.c., per affermare che la disciplina del compenso del collaudatore va rapportata al momento del conferimento dell'incarico.
È indicato come norma generale sulla determinazione del compenso delle professioni intellettuali, applicabile al compenso del collaudatore.
art. 253 d.lgs. n. 163/2006
La norma transitoria viene richiamata per evidenziare che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'applicabilità del codice dei contratti pubblici ai lavori oggetto di collaudo; tale prova non risulta fornita.
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
È menzionato nelle disposizioni transitorie richiamate dalla Corte come regolamento previgente applicabile fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, nei limiti di compatibilità.
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
È menzionato nelle norme transitorie richiamate dalla Corte.
È richiamato quale capitolato generale previgente applicabile nei limiti e alle condizioni indicate dalla disciplina transitoria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti relativi al compenso del collaudatore in appalti pubblici, il momento decisivo per individuare la disciplina applicabile è quello del conferimento dell'incarico, non quello del completamento del collaudo, salvo diversa disciplina speciale tempestivamente allegata e provata.
- Quando una parte censura in cassazione l'interpretazione di una clausola contrattuale o di un atto di conferimento, deve riprodurre in ricorso il contenuto testuale della clausola o dell'atto ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il richiamo, in un atto di incarico, a una determinata disciplina regolamentare può vincolare la determinazione del compenso alla fonte indicata, se risulta che le parti abbiano inteso recepirla come fonte regolativa del rapporto.
- L'inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c. presuppone l'effettiva operatività di una norma imperativa sopravvenuta nel rapporto concreto; non può essere invocata in via astratta per sostituire la disciplina pattuita senza dimostrare la relativa applicabilità temporale e oggettiva.
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