Cassazione Civile, Ordinanza n. 03338/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito del controllo della posizione fiscale di una società di persone, già cancellata dal registro delle imprese, per il recupero di maggior reddito da partecipazione riferito all’anno d’imposta 2006. L’atto era stato notificato ai soci. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi dei soci, ritenendo nullo l’avviso perché emesso dopo la cancellazione della società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, comma 2, 2312 e 2909 c.c., dell’art. 65, comma 4, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 5 TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto illegittima la notifica dell’atto ai soci della società estinta, nonostante il debito fiscale si riferisse a un periodo anteriore alla cancellazione e dunque fosse operante il meccanismo successorio in capo ai soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che, in caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i rapporti obbligatori non si estinguono ma si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio; pertanto, per tributi relativi ad annualità antecedenti alla cancellazione e ancora non definiti, l’avviso può essere validamente emesso e notificato direttamente ai soci quali successori ex lege. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per escludere che la cancellazione della società determini l’estinzione dei rapporti obbligatori verso i creditori, con trasferimento ai soci nei limiti di legge
richiamato in tema di cancellazione della società e conseguenze sui rapporti pendenti
richiamato nel motivo di ricorso, ma non in modo decisivo nella ratio della decisione
art. 65, comma 4, d.P.R. 600/1973
utilizzato in via analogica per fondare la validità della notificazione dell’atto ai successori della società estinta, come avviene per la morte del debitore
richiamato per la trasparenza fiscale e l’imputazione del reddito ai soci
indicato come parametro del vizio di legittimità dedotto
richiamato anche nella parte motivazionale quale norma cardine del fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio nei rapporti obbligatori già facenti capo all’ente, con trasferimento ai soci delle posizioni debitorie non definite, nei limiti e secondo il regime di responsabilità applicabile.
- In materia tributaria, l’avviso di accertamento relativo a redditi o debiti maturati quando la società era ancora esistente può essere validamente emesso e notificato ai soci anche se la società era già estinta al momento della notifica, poiché i soci subentrano ex lege nei rapporti pendenti.
- La notificazione dell’atto impositivo alla società estinta è nulla nei confronti dell’ente, ma non comporta nullità derivata dell’atto nei confronti dei soci destinatari, quando questi siano i successori del rapporto tributario.
- Per i tributi in corso di accertamento alla data della cancellazione, il credito erariale non resta privo di tutela, dovendosi applicare la regola successoria che consente l’azione diretta verso i soci.
- L’analogia con l’art. 65, comma 4, d.P.R. 600/1973 conferma che la disciplina delle notifiche ai successori risponde alla finalità di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa fiscale.
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