Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37424/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo su: 1) un complesso immobiliare per la produzione di energia fotovoltaica con terreni pertinenziali; 2) somme accreditate dal GSE per incentivi per € 8.831.969,15. Aracneprix, nell'interesse di Illimity (cessionaria del credito originario di Mediocredito), sosteneva che il creditore assistito da garanzia reale fosse legittimato a chiedere la revoca anche durante la pendenza del processo penale, invocando la propria buona fede, l'anteriorità e la traslazione del credito in capo al cessionario, nonché il rischio di deterioramento del bene e il principio di economia processuale. Quanto alle somme GSE, la ricorrente deduceva che la cessione del credito produce effetto traslativo immediato e che parte delle somme (€ 1.530.000,00) erano già di proprietà della banca incaricata a farle valere a partire dal 01/01/2014.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'orientamento consolidato: il terzo creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo nella fase di cognizione pendente, perché la sua posizione non è assimilabile a quella del proprietario; la tutela del credito garantito trova soddisfazione in sede successiva alla decisione definitiva sulla confisca. Sul punto delle somme accreditate dal GSE, il Tribunale di Sassari aveva correttamente ritenuto che, in assenza di inadempimento dell'obbligazione garantita alla data del sequestro (09/06/2016), le somme erano ancora di proprietà di Enervitabio e non potevano essere considerate trasferite a Mediocredito né alle successive cessionarie (Luce SPV s.r.l., poi Illimity); di conseguenza Illimity/Aracneprix non aveva legittimazione a chiedere la revoca del sequestro di tali somme. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma rilevante per l'appello cautelare in materia di sequestro; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze adottate in sede di appello cautelare è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.

  • art. 322-ter cod. proc. pen.

    Disciplina la finalità del sequestro preventivo diretto alla confisca; interpretato nel senso che il sequestro cautela l'interesse dello Stato alla futura confisca e che tale finalità giustifica il differimento della tutela del creditore garantito fino alla definizione della confisca.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte in cui si parla della persona "interessata" al provvedimento: il terzo proprietario è diverso dal creditore garantito e la norma non estende al creditore ipotecario la legittimazione a chiedere la revoca in fase di cognizione.

  • art. 240-bis cod. pen. / art. 104 disp. att. c.p.p. (comma 1-quinquies)

    Previsioni che introducono interlocuzione e partecipazione dei terzi titolari di diritti reali nel procedimento di cognizione; la Corte rileva che tali norme non autorizzano l'anticipazione della tutela dei diritti reali prima della definizione della confisca.

  • art. 640-bis, 640-quater cod. pen.

    Delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e norme sulla confisca del profitto: la confisca dei beni è stata disposta in relazione a reati contestati e confermata in sede d'appello (non ancora definitiva), giustificando il mantenimento del sequestro.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze d'appello cautelare: ammissibile solo per violazione di legge; la Corte ne richiama i limiti procedurali e motivazionali.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b)

    Fondamento formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla ricorrente; la Corte valuta l'assenza dei presupposti di "violazione di legge" ai sensi di tale normativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nei confronti di Aracneprix.

  • art. 46 d.lgs. 10 dicembre 1993, n. 385 (TUB)

    Richiamato per il privilegio speciale vantato a garanzia del credito originario: è una delle garanzie reali che non legittimano il creditore a chiedere la revoca del sequestro durante il processo penale.

  • art. 1203 c.c. (surrogazione legale)

    Richiamato nella motivazione come principio civile: nel quadro della confisca, il diritto reale non si estingue ma può operare la surrogazione in favore dello Stato; la confisca non estingue i diritti reali di garanzia, salvo accertamenti successivi.

Massime di principio

  • Il creditore assistito da garanzia reale (ipoteca/privilegio) non è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca durante la pendenza del processo penale: la tutela del suo credito è differita alla fase successiva, dopo la definitiva statuizione sulla confisca.
  • Il terzo proprietario del bene e il terzo creditore ipotecario sono situazioni giuridiche differenti: il proprietario può chiedere la restituzione anticipata quando dimostra la proprietà in buona fede (secondo le Sezioni Unite), ma il creditore garantito no, perché il conflitto è tra diritto di credito e diritto di proprietà statale e la confisca mira a preservare l'azione ablatoria dello Stato.
  • La cessione di un credito a titolo di garanzia ha efficacia traslativa immediata nei rapporti tra cedente e cessionario, ma se l'obbligazione garantita si estingue (o parte di essa è adempiuta) prima della cessione, il credito si ritrasferisce al cedente nella misura dell'estinzione; pertanto il cessionario non acquista diritti su somme già estinte o di spettanza del debitore al momento del sequestro.
  • Per opporsi efficacemente a un sequestro finalizzato alla confisca il terzo deve provare l'anteriorità, la titolarità e la buona fede del proprio diritto reale; in mancanza, la misura resta legittima fino a decisione definitiva.
  • Le modifiche processuali che introducono il contraddittorio con i terzi in fase di cognizione non implicano automaticamente la concessione di una tutela anticipata dei diritti reali: esse servono a verificare anteriorità e buona fede, ma non a svincolare il bene prima della definizione della confisca.
  • In presenza di rischi di deterioramento del bene durante il sequestro, la via corretta è chiedere misure adeguate di custodia e amministrazione del bene nell'ambito del procedimento penale, non l'anticipata revoca del sequestro da parte del creditore garantito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.