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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37222/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna emesso il 15/05/2019 per il reato di cui all'art. 187 c.d.s. (guida sotto l'effetto di sostanze). I motivi principali sono: (1) violazione di legge per non avere il GIP rilevato la prescrizione del reato (sostenuta maturata il 16/04/2024), ossia il decreto sarebbe stato reso esecutivo nonostante l'estinzione del reato; (2) vizio di motivazione/errata applicazione delle norme processuali: il ricorrente aveva rinunciato alla definizione mediante messa alla prova e, secondo il ricorrente, quella rinuncia andava intesa come rinuncia alla definizione con messa alla prova ma con contestuale richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, per cui il procedimento avrebbe dovuto proseguire nelle forme del giudizio immediato e non con la dichiarazione di esecutività del decreto penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che fosse infondato: il reato, consumato il 16/08/2018, non era prescritto alla data di emissione del decreto (15/05/2019) e la prescrizione è maturata successivamente (termine minimo 15/05/2023, massimo 01/08/2023) tenendo conto anche dei 60 giorni di sospensione per impedimento dell'imputato. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il ricorso: il GIP aveva equivocato la rinuncia del ricorrente alla definizione mediante messa alla prova, che nel caso concreto costituiva una rinuncia alla sospensione con messa alla prova ma chiedeva espressamente che il procedimento proseguisse con il giudizio immediato; pertanto il GIP avrebbe dovuto emettere il decreto che dispone il giudizio immediato e non dichiarare esecutivo il decreto penale. Tuttavia, essendo intervenuta la prescrizione nel frattempo, il provvedimento è stato annullato senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 187 Codice della Strada

    Identifica il reato contestato (guida in stato di alterazione). La sentenza utilizza la data di consumazione per calcolare i termini di prescrizione.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla definizione della controversia e alla possibilità di chiedere la definizione dell'opposizione; il ricorrente aveva chiesto la definizione ai sensi di questa norma (poi rinunciata).

  • art. 464 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che, una volta emesso il decreto penale di condanna e introdotta opposizione, il giudice delle indagini preliminari è vincolato ai poteri di impulso previsti da questa norma e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato né revocare il decreto fuori dai casi tassativamente previsti.

  • art. 461 cod. proc. pen., commi 5 e 6

    La Corte chiarisce l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale, richiamando la disciplina dei rimedi avverso ordinanze di inammissibilità.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina l'impugnabilità delle decisioni concernenti la sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente alla sentenza di primo grado (affermazione delle Sezioni Unite citata).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione; la Corte però considera infondato il rilievo in ragione della decorrenza e dell'interruzione dei termini.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione: lett. b) (violazione di legge penale sostanziale) ritenuta inapplicabile e manifestamente infondata; lett. e) (vizio motivazionale) è stata invece ritenuta fondata rispetto alla valutazione della rinuncia alla messa alla prova.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010 (Zedda)

    Principio secondo cui il giudice delle indagini preliminari, dopo opposizione a decreto penale, è vincolato agli atti di impulso e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato né revocare il decreto al di fuori dei casi tassativi.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016 (Rigacci)

    Richiamata in tema di impugnabilità delle ordinanze relative alla messa alla prova e alla loro rilevanza ai fini dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023 (De Cataidis)

    Affermato che, in caso di esito negativo della messa alla prova disposta a seguito di opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto ma disporre la prosecuzione del processo con decreto che dispone il giudizio immediato.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020 (Lachini)

    Conferma l'orientamento per i casi di inammissibilità della sospensione con messa alla prova: il corretto approdo è il procedimento nelle forme ordinarie tramite decreto di giudizio immediato e non la dichiarazione di esecutività del decreto penale.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 3228 del 08/10/1990 (Carnevale)

    Principio che permette di denunciare in cassazione vizi attinenti ai presupposti e ai requisiti dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.

Massime di principio

  • Se il ricorrente oppone un decreto penale e formula contestualmente una richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, la valutazione della rinuncia va interpretata con attenzione: una rinuncia alla definizione mediante messa alla prova non equivale automaticamente a rinuncia all'opposizione; il giudice che riceve una rinuncia volta a ottenere il proseguimento del rito immediato deve emettere il decreto che dispone il giudizio immediato e non dichiarare esecutivo il decreto penale.
  • L'emissione del decreto penale ha effetto interruttivo sui termini di prescrizione: quando il decreto è stato legittimamente emesso prima della scadenza, la prescrizione può maturare successivamente e, se interviene durante il procedimento, comporta l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti incompatibili.
  • Le ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto penale sono impugnabili in Cassazione nei termini e modi previsti (art. 461 cod. proc. pen. e correlati): è possibile censurare vizi di diritto e di motivazione dell'ordinanza.
  • Il giudice delle indagini preliminari è vincolato agli atti di impulso dopo l'opposizione al decreto penale: non è libero di riesaminare il fatto-reato salvo i casi tassativamente previsti dalla legge; decisioni che travalicano questo vincolo sono affette da vizio di eccesso o abnormità.
  • Quando la richiesta di sospensione con messa alla prova è dichiarata inammissibile o la messa alla prova ha esito negativo dopo opposizione, la giurisprudenza orienta verso l'emissione del decreto di giudizio immediato piuttosto che la dichiarazione di esecutività del decreto penale.

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