Cassazione Penale, Sentenza n. 37220/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato le istanze di revoca della custodia cautelare in carcere. Denunciavano l'illegittimità delle intercettazioni e acquisizioni delle chat criptate tramite la piattaforma SkyEcc, ottenute mediante ordine europeo di indagine (o.e.i.), sostenendo che si fosse trattato di un'intercettazione massiva e preventiva, in violazione dei diritti fondamentali, della disciplina dellart. 266-bis c.p.p. e delle garanzie di proporzionalità e necessità previste dalla Direttiva 2014/41/UE. Contestavano inoltre l'inutilizzabilità delle evidenze per mancata disponibilità dei cosiddetti "dati grezzi", dell'algoritmo di decriptazione e dei verbali/attestazioni delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria francese, ritenendo che l'impossibilità di accesso pregiudicasse il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili (in parte manifestamente infondati e in parte aspecifici). Ha ritenuto applicabile la disciplina di utilizzazione delle prove acquisite tramite ordine europeo di indagine, sancendo una presunzione relativa di conformità delle attività svolte nello Stato di esecuzione e richiamando il principio di reciprocita e fiducia tra Stati membri. I giudici hanno rilevato che i ricorrenti non hanno specificato l'incidenza che l'esclusione delle prove contestate avrebbe avuto sulla prova di resistenza e non hanno allegato concreti elementi idonei a dimostrare alterazione o travisamento delle chat. È stato affermato che l'art. 270 c.p.p. non esige il deposito dei provvedimenti autorizzativi esteri per la utilizzabilità nel procedimento italiano e che la mera indisponibilità dei dati grezzi o dell'algoritmo non determina automaticamente inutilizzabilità della prova, salvo specifiche allegazioni di pregiudizio. La Corte ha quindi respinto le censure, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000, e disposto la trasmissione di copia della decisione ai direttori degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
Consente l'utilizzabilità in Italia di prove acquisite all'estero tramite ordine europeo di indagine, non richiedendo il deposito automatico dei provvedimenti autorizzativi esteri; sussiste una presunzione relativa di conformità quando sono rispettati i limiti dell'ordinamento dello Stato di emissione
art. 271 cod. proc. pen.
Elenca casi tassativi di inutilizzabilità; la mancata trasmissione di atti/verbali esteri non rientra automaticamente nelle ipotesi di inutilizzabilità previste dall'articolo
art. 266-bis cod. proc. pen.
Riconosciuta la possibilità giuridica di intercettare un intero sistema informatico qualora sussistano i presupposti normativi; l'uso di strumenti di indagine informatica può essere legittimo se giustificato da elementi concreti
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, artt. 24 e 43
Norme che disciplinano rapporti e cooperazione in materia di investigazioni tecnologiche con Stati esteri; non innovano i limiti sostanziali già previsti dal codice e sono interpretate dall'organo giudicante come compatibili con l'utilizzabilità delle prove ottenute all'estero tramite o.e.i., nel rispetto delle garanzie
Direttiva 2014/41/UE (art. 6, par. 1, lett. a e lett. b)
Impone criteri di necessità e proporzionalità per misure intrusive; tuttavia, nell'ambito di o.e.i. opera una presunzione relativa di conformità delle misure adottate nello Stato di esecuzione, purché l'ordine sia motivato e le misure rispettino requisiti analoghi a quelli interni
art. 94 disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione ai direttori degli istituti penitenziari quando la decisione non determina la rimessione in libertà, per gli adempimenti di competenza
art. 311 cod. proc. pen.
Regola il ricorso per cassazione avverso le ordinanze, è la norma processuale invocata per la proposizione del ricorso
Massime di principio
- Le prove acquisite tramite ordine europeo di indagine godono di una presunzione relativa di conformità rispetto ai diritti fondamentali; chi le impugna deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare la violazione
- La mera indisponibilità dei cosiddetti dati grezzi o dell'algoritmo di decriptazione non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova: è necessario allegare e dimostrare concreto pregiudizio o alterazione del contenuto
- Non è sempre richiesto il deposito in Italia dei provvedimenti autorizzativi emanati dallo Stato estero ai fini della utilizzabilità della prova, salvo che non emerga una violazione verificabile dei diritti fondamentali
- Per rendere efficace un'impugnazione procedurale occorre spiegare in che modo l'esclusione delle prove incide sulla prova di resistenza o sulla valutazione complessiva degli indizi; argomentazioni generiche o aspecifiche sono destinate all'inammissibilità
- L'intercettazione di ampie categorie di comunicazioni o di un intero sistema informatico non è di per sé vietata, purché sussistano motivazioni concrete, proporzionate e attestate dall'autorità che ha emesso l'ordine; il principio di proporzionalità va valutato soprattutto nello Stato di emissione
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