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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37220/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato le istanze di revoca della custodia cautelare in carcere. Denunciavano l'illegittimità delle intercettazioni e acquisizioni delle chat criptate tramite la piattaforma SkyEcc, ottenute mediante ordine europeo di indagine (o.e.i.), sostenendo che si fosse trattato di un'intercettazione massiva e preventiva, in violazione dei diritti fondamentali, della disciplina dellart. 266-bis c.p.p. e delle garanzie di proporzionalità e necessità previste dalla Direttiva 2014/41/UE. Contestavano inoltre l'inutilizzabilità delle evidenze per mancata disponibilità dei cosiddetti "dati grezzi", dell'algoritmo di decriptazione e dei verbali/attestazioni delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria francese, ritenendo che l'impossibilità di accesso pregiudicasse il diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili (in parte manifestamente infondati e in parte aspecifici). Ha ritenuto applicabile la disciplina di utilizzazione delle prove acquisite tramite ordine europeo di indagine, sancendo una presunzione relativa di conformità delle attività svolte nello Stato di esecuzione e richiamando il principio di reciprocita e fiducia tra Stati membri. I giudici hanno rilevato che i ricorrenti non hanno specificato l'incidenza che l'esclusione delle prove contestate avrebbe avuto sulla prova di resistenza e non hanno allegato concreti elementi idonei a dimostrare alterazione o travisamento delle chat. È stato affermato che l'art. 270 c.p.p. non esige il deposito dei provvedimenti autorizzativi esteri per la utilizzabilità nel procedimento italiano e che la mera indisponibilità dei dati grezzi o dell'algoritmo non determina automaticamente inutilizzabilità della prova, salvo specifiche allegazioni di pregiudizio. La Corte ha quindi respinto le censure, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000, e disposto la trasmissione di copia della decisione ai direttori degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzabilità in Italia di prove acquisite all'estero tramite ordine europeo di indagine, non richiedendo il deposito automatico dei provvedimenti autorizzativi esteri; sussiste una presunzione relativa di conformità quando sono rispettati i limiti dell'ordinamento dello Stato di emissione

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Elenca casi tassativi di inutilizzabilità; la mancata trasmissione di atti/verbali esteri non rientra automaticamente nelle ipotesi di inutilizzabilità previste dall'articolo

  • art. 266-bis cod. proc. pen.

    Riconosciuta la possibilità giuridica di intercettare un intero sistema informatico qualora sussistano i presupposti normativi; l'uso di strumenti di indagine informatica può essere legittimo se giustificato da elementi concreti

  • d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, artt. 24 e 43

    Norme che disciplinano rapporti e cooperazione in materia di investigazioni tecnologiche con Stati esteri; non innovano i limiti sostanziali già previsti dal codice e sono interpretate dall'organo giudicante come compatibili con l'utilizzabilità delle prove ottenute all'estero tramite o.e.i., nel rispetto delle garanzie

  • Direttiva 2014/41/UE (art. 6, par. 1, lett. a e lett. b)

    Impone criteri di necessità e proporzionalità per misure intrusive; tuttavia, nell'ambito di o.e.i. opera una presunzione relativa di conformità delle misure adottate nello Stato di esecuzione, purché l'ordine sia motivato e le misure rispettino requisiti analoghi a quelli interni

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione ai direttori degli istituti penitenziari quando la decisione non determina la rimessione in libertà, per gli adempimenti di competenza

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Regola il ricorso per cassazione avverso le ordinanze, è la norma processuale invocata per la proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Le prove acquisite tramite ordine europeo di indagine godono di una presunzione relativa di conformità rispetto ai diritti fondamentali; chi le impugna deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare la violazione
  • La mera indisponibilità dei cosiddetti dati grezzi o dell'algoritmo di decriptazione non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova: è necessario allegare e dimostrare concreto pregiudizio o alterazione del contenuto
  • Non è sempre richiesto il deposito in Italia dei provvedimenti autorizzativi emanati dallo Stato estero ai fini della utilizzabilità della prova, salvo che non emerga una violazione verificabile dei diritti fondamentali
  • Per rendere efficace un'impugnazione procedurale occorre spiegare in che modo l'esclusione delle prove incide sulla prova di resistenza o sulla valutazione complessiva degli indizi; argomentazioni generiche o aspecifiche sono destinate all'inammissibilità
  • L'intercettazione di ampie categorie di comunicazioni o di un intero sistema informatico non è di per sé vietata, purché sussistano motivazioni concrete, proporzionate e attestate dall'autorità che ha emesso l'ordine; il principio di proporzionalità va valutato soprattutto nello Stato di emissione

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