Cassazione Penale, Sentenza n. 37216/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanne per importazione ed intento di importazione di ingenti quantitativi di cocaina (container dal Perù con 478 kg trovati) e cessioni poste in essere: lamentavano, a vario titolo, travisamento della prova e vizio di motivazione (in particolare sull'uso e interpretazione delle intercettazioni), inutilizzabilità delle intercettazioni (mancanza di gravi indizi), errata qualificazione delle aggravanti (carattere transnazionale ex art. 61-bis e ingente quantità), mancanza di riscontri per il capo F (cessioni), e vizio nel trattamento sanzionatorio (pena e mancato riconoscimento delle attenuanti). Carollo in particolare contestava anche la sproporzione della pena rispetto ai coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e quindi ha respinto i motivi proposti. I giudici hanno ritenuto i gravami spesso generici, reiterativi o non specifici (mancata indicazione puntuale dei vizi ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p.), e hanno confermato la correttezza della valutazione di merito sulla base di un complesso insieme di intercettazioni (anche autoaccusatorie), elementi di contesto, traffico telefonico e localizzazioni; hanno inoltre ritenuto fondate le ragioni della Corte d'appello in ordine al riconoscimento delle aggravanti (transnazionalità e ingente quantità) e alla determinazione della pena, escludendo profili di nullità o travisamento tali da disarticolare il ragionamento probatorio.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo procedurale per la deduzione dei motivi di cassazione (ammissione dei motivi). La Corte ricorda i limiti di specificità richiesti.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato nei profili di specificità del ricorso: il motivo deve essere sufficientemente circostanziato.
art. 591 cod. proc. pen.
Collegato all'onere di specificità e alla pena accessoria della mancata specificità; la Corte sottolinea l'obbligo di indicare profili concreti di vizio.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di cassazione: la Corte ne applica i limiti (in particolare la lettera e) sul vizio di motivazione deducibile solo se risultante dal testo del provvedimento o da atti specificati).
art. 192 cod. proc. pen.
Disposizione sulla valutazione delle intercettazioni: la Corte ricorda che le conversazioni autoaccusatorie non richiedono sempre riscontri esterni, purché la valutazione sia logicamente coerente e motivata.
art. 61-bis cod. pen.
Aggravante per reato transnazionale: la Corte conferma che può essere ricavata da indicatori di esistenza di un gruppo organizzato transnazionale anche in presenza di un'organizzazione minima ma stabile e ripetuta.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nel valutare gli indicatori per la quantificazione e la necessità di motivazione rafforzata solo se la pena discosta significativamente dal minimo edittale.
art. 62-bis cod. pen.
Attenuanti generiche: la Corte conferma che il diniego delle attenuanti è rimesso alla valutazione di merito e può fondarsi anche su uno o pochi elementi decisivi, purché motivati.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dei limiti di deduzione dei vizi di motivazione e delle contestazioni procedurali; la Corte esclude l'uso improprio di altri motivi per superare i limiti di specificità.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Citato in relazione ai limiti della deduzione dei vizi di valutazione della prova in cassazione; la Corte ribadisce che non è ammessa una rilettura meramente riformulativa degli elementi probatori.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere puntuali e specifici: deduzioni generiche o reiterative sono inammissibili.
- Le intercettazioni di contenuto autoaccusatorio, se inserite in un coerente contesto probatorio, possono avere valore anche senza riscontri esterni, fermo restando il dovere del giudice di motivare logicamente la valutazione.
- La verifica dell'esistenza di un 'gruppo' transnazionale per l'aggravante ex art. 61-bis può fondarsi su indicatori concreti (stabilità, ripetitività delle importazioni, ruoli e modalità professionali) e non richiede una struttura formalmente articolata.
- La valutazione della quantità 'ingente' va operata considerando non solo il peso ma anche la purezza, le dosi ricavabili e l'impatto sulla salute pubblica.
- La determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
- Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni è necessario indicare con precisione l'atto impugnato (decreto, data) e dimostrare la rilevanza specifica del vizio rispetto agli atti processuali.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione di merito: il ricorrente non può chiedere alla Cassazione di ritradurre il significato probatorio degli elementi già opportunamente contestualizzati dal giudice di merito.
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