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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37216/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di condanne per importazione ed intento di importazione di ingenti quantitativi di cocaina (container dal Perù con 478 kg trovati) e cessioni poste in essere: lamentavano, a vario titolo, travisamento della prova e vizio di motivazione (in particolare sull'uso e interpretazione delle intercettazioni), inutilizzabilità delle intercettazioni (mancanza di gravi indizi), errata qualificazione delle aggravanti (carattere transnazionale ex art. 61-bis e ingente quantità), mancanza di riscontri per il capo F (cessioni), e vizio nel trattamento sanzionatorio (pena e mancato riconoscimento delle attenuanti). Carollo in particolare contestava anche la sproporzione della pena rispetto ai coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e quindi ha respinto i motivi proposti. I giudici hanno ritenuto i gravami spesso generici, reiterativi o non specifici (mancata indicazione puntuale dei vizi ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p.), e hanno confermato la correttezza della valutazione di merito sulla base di un complesso insieme di intercettazioni (anche autoaccusatorie), elementi di contesto, traffico telefonico e localizzazioni; hanno inoltre ritenuto fondate le ragioni della Corte d'appello in ordine al riconoscimento delle aggravanti (transnazionalità e ingente quantità) e alla determinazione della pena, escludendo profili di nullità o travisamento tali da disarticolare il ragionamento probatorio.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata come titolo procedurale per la deduzione dei motivi di cassazione (ammissione dei motivi). La Corte ricorda i limiti di specificità richiesti.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato nei profili di specificità del ricorso: il motivo deve essere sufficientemente circostanziato.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Collegato all'onere di specificità e alla pena accessoria della mancata specificità; la Corte sottolinea l'obbligo di indicare profili concreti di vizio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di cassazione: la Corte ne applica i limiti (in particolare la lettera e) sul vizio di motivazione deducibile solo se risultante dal testo del provvedimento o da atti specificati).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla valutazione delle intercettazioni: la Corte ricorda che le conversazioni autoaccusatorie non richiedono sempre riscontri esterni, purché la valutazione sia logicamente coerente e motivata.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravante per reato transnazionale: la Corte conferma che può essere ricavata da indicatori di esistenza di un gruppo organizzato transnazionale anche in presenza di un'organizzazione minima ma stabile e ripetuta.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nel valutare gli indicatori per la quantificazione e la necessità di motivazione rafforzata solo se la pena discosta significativamente dal minimo edittale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche: la Corte conferma che il diniego delle attenuanti è rimesso alla valutazione di merito e può fondarsi anche su uno o pochi elementi decisivi, purché motivati.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei limiti di deduzione dei vizi di motivazione e delle contestazioni procedurali; la Corte esclude l'uso improprio di altri motivi per superare i limiti di specificità.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai limiti della deduzione dei vizi di valutazione della prova in cassazione; la Corte ribadisce che non è ammessa una rilettura meramente riformulativa degli elementi probatori.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere puntuali e specifici: deduzioni generiche o reiterative sono inammissibili.
  • Le intercettazioni di contenuto autoaccusatorio, se inserite in un coerente contesto probatorio, possono avere valore anche senza riscontri esterni, fermo restando il dovere del giudice di motivare logicamente la valutazione.
  • La verifica dell'esistenza di un 'gruppo' transnazionale per l'aggravante ex art. 61-bis può fondarsi su indicatori concreti (stabilità, ripetitività delle importazioni, ruoli e modalità professionali) e non richiede una struttura formalmente articolata.
  • La valutazione della quantità 'ingente' va operata considerando non solo il peso ma anche la purezza, le dosi ricavabili e l'impatto sulla salute pubblica.
  • La determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni è necessario indicare con precisione l'atto impugnato (decreto, data) e dimostrare la rilevanza specifica del vizio rispetto agli atti processuali.
  • Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione di merito: il ricorrente non può chiedere alla Cassazione di ritradurre il significato probatorio degli elementi già opportunamente contestualizzati dal giudice di merito.

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