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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37223/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/05/2024 che aveva confermato il sequestro preventivo della somma di euro 1.278,00. Il ricorrente contestava: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno sostenendo che le condotte (assunzione, utilizzo e impiego dei lavoratori) si erano svolte nella provincia di Grosseto e che la responsabilità per il reclutamento non poteva essere attribuita a lui; 2) il difetto o l'apparenza di motivazione in ordine al periculum in mora, lamentando che la decisione ignorava la dimostrata solvibilità del ricorrente. Il sequestro era collegato all'accusa di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., ritenendo i motivi aspecifici e non confrontati con le argomentazioni dei giudici di merito. Quanto all'incompetenza territoriale, la Corte ha ritenuto che le motivazioni dei provvedimenti impugnati dimostrassero il riferimento anche alla fase del reclutamento e la radicazione della condotta nel centro di accoglienza di Piombino, giustificando la competenza del Tribunale di Livorno. Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il rischio di dispersione dei beni e la necessità dell'anticipazione degli effetti della confisca, e che le censure sulla solvibilità costituissero una critica alla tenuta logica della motivazione non rilevabile con il rimedio esperito. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    Norma che sanziona lo sfruttamento del lavoro attraverso la condizione di grave sfruttamento (caporalato). La Corte indica che il ricorrente era gravemente indiziato di tale reato rispetto all'impiego di lavoratori stranieri in condizioni di sfruttamento.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, ammissibile solo per violazione di legge o per vizi così gravi della motivazione da renderla del tutto mancante. La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    Richiamato per distinguere la manifestità dell'illogicità (che va dedotta con apposito motivo di cui all'art. 606) dal vizio di motivazione apparen te valutabile ai sensi dell'art. 325: la Corte sottolinea che il ricorrente non ha utilizzato il corretto mezzo per censurare l'eventuale illogicità.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La Corte valuta che il Tribunale abbia assolto a tale obbligo fornendo ragioni sufficienti e comprensibili in ordine al periculum in mora.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e art. 240 cod. pen.

    Articoli relativi al sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la motivazione del pericolo di dispersione deve essere congruamente rapportata alla finalità di anticipare l'effetto ablativo della confisca. La Corte richiama questo principio e giudica corretta la motivazione del Tribunale.

  • legge 29 ottobre 2016, n. 199

    Riforma normativa sul caporalato menzionata nella sentenza: la Corte osserva che anche prima delle modifiche introdotte da tale legge era possibile configurare il concorso di più persone nel reato del cosiddetto caporale, con conseguente rilevanza della fase di reclutamento.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è limitato: è ammissibile principalmente per violazione di legge o per carenze gravi della motivazione; critiche generiche o aspecifiche rischiano l'inammissibilità.
  • Se si contesta la competenza territoriale occorre confrontarsi esplicitamente e punto per punto con le motivazioni del giudice di merito che hanno radicato la competenza, indicando elementi nuovi o errori di diritto specifici.
  • La lamentela sulla motivazione del periculum in mora deve dimostrare l'assenza o l'apparenza della motivazione e non limitarsi a ripetere in Cassazione argomentazioni già esaminate: la mera prova di solvibilità non esclude automaticamente il rischio di dispersione dei beni.
  • La censura di illogicità manifesta della motivazione va proposta con il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p.; non è ammissibile confondere tale rimedio con il ricorso contro le ordinanze ex art. 325 c.p.p.
  • Quando il sequestro è finalizzato alla confisca, il giudice deve motivare in relazione alla necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca; interpretazioni sulla mancata motivazione richiedono un'analisi comparativa delle ragioni esposte dal giudice di merito.

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