Cassazione Penale, Sentenza n. 37219/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per omessa motivazione su due profili principali sollevati dall'imputato: 1) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, nonostante specifica istanza della difesa; 2) mancata motivazione sul rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena. Il provvedimento di merito aveva condannato il ricorrente per esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore (capo A) e per violazione del divieto di accesso emesso dal questore (capo B), uniti per continuazione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e infliggendo mesi 5 di arresto e euro 1.500 di ammenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato. Ha rigettato il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto, ritenendo congrua la decisione di merito: la condotta era seriale (ripetuta in più occasioni) e pertanto incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Ha invece accolto il motivo relativo all'omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, constatando che la sentenza di merito non espone le ragioni del rigetto nonostante l'esplicita istanza; per tale profilo la sentenza è stata annullata e rinviata alla Corte d'appello di Catania per nuovo esame. Per il resto il ricorso è stato rigettato e la condanna originaria è rimasta confermata salvo diversa decisione in sede di rinvio.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso per cassazione immediato e il ricorso per saltum; la Corte precisa che i vizi di mancanza assoluta di motivazione possono formare oggetto di ricorso per saltum e che, in caso di annullamento limitato, si procede al rinvio ai sensi del comma 4.
comma 1, lettere d) ed e)
Stabilisce i motivi censurabili in cassazione; se prospettati con ricorso immediato si convertono in appello, quindi non sono utilizzabili nel ricorso per cassazione immediato.
disp. att. art. 173 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione ai motivi di ricorso evocati dal difensore; indica competenze e modalità del ricorso per cassazione immediato.
Imposta l'obbligo di motivazione del provvedimento, circoscritto alle questioni che devono essere decise o che sono state effettivamente decise; la Corte rileva che l'omessa motivazione su istanze esplicite della parte integra vizio rilevante.
Regola la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte afferma che non è applicabile ai reati caratterizzati da condotte seriali o reiterate, poiché il legislatore ha escluso l'ambito della particolare tenuità per comportamenti plurimi e abituali.
Fattispecie penale che sanziona condotte reiterate di esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore; la Corte rileva che la reiterazione è elemento strutturale della norma e ostativa all'art. 131-bis.
Richiamato come conforme a precedenti decisioni di legittimità: anche per reati che puniscono condotte reiterate (es. guida senza patente reiterata) esiste incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis.
Norma che elenca ipotesi tassative in cui la Corte di Cassazione può estendere gli effetti dell'annullamento; la Corte ha ritenuto che non ricorrano tali ipotesi e perciò ha disposto il rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- Se la fattispecie penale richiede come elemento la reiterazione o la serialità della condotta, la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è normalmente incompatibile e può essere legittimamente esclusa dal giudice.
- Il rigetto della particolare tenuità può essere motivato anche in modo implicito se la struttura argomentativa della sentenza rende chiari i presupposti del diniego (ad es. rilevo della reiterazione in più occasioni).
- Quando la difesa formula espressamente istanze per benefici (es. sospensione condizionale della pena), il giudice è obbligato a pronunciarsi e a motivare il rigetto; l'omessa statuizione o la mancata motivazione su tali istanze integra vizio di motivazione rilevante e può portare all'annullamento con rinvio.
- Con il ricorso immediato per cassazione non sono proponibili taluni motivi che spettano all'appello (art. 606, comma 1, lett. d) ed e)); tuttavia i vizi gravi di motivazione assoluta possono essere dedotti con il ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569.
- In caso di annullamento parziale per omessa statuizione, la vicenda viene rimessa al giudice del rinvio per un nuovo esame limitatamente al profilo omesso; le restanti statuizioni sostanziali della sentenza di merito permangono efficaci finché non vengano modificate dal giudice del rinvio.
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