Cassazione Penale, Sentenza n. 37221/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari che aveva rigettato la domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. relativa alla detenzione subita da Dimmito (custodia cautelare in carcere dall'8 al 12 febbraio 2016 e successivi arresti domiciliari fino al 15 luglio 2016). Il rigetto si fondava sul presunto impedimento derivante da 'colpa grave' del ricorrente, dedotta sulla base di contatti e frequenti rapporti ambigui con soggetti ritenuti dediti a furti/ricettazione e sul fatto che avesse consentito lo stazionamento nel proprio autoparco di una vettura usata come scorta per mezzi usati nel trasporto di pezzi provenienti da autodemolizione. Il ricorrente denunciava errata applicazione degli artt. 43 c.p. e 314 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari e rinviando per nuovo giudizio. La Corte superiore ha rilevato che il giudice della riparazione ha compiuto un errore procedurale e logico: ha riutilizzato pedissequamente le conclusioni dei provvedimenti cautelari (GIP e riesame) senza svolgere un'istruttoria e una valutazione autonoma finalizzate a verificare se le condotte contestate avessero effettiva incidenza causale sull'adozione della misura e se fosse provata la 'colpa grave'. In particolare la Cassazione ha censurato la mancata dimostrazione della riconducibilità di utenze telefoniche, l'assenza di elementi che provassero la conoscenza da parte di Dimmito dello stato di libertà o delle attività illecite dei terzi, e l'insufficiente spiegazione sul perché il semplice stazionamento di un'auto sul suo terreno costituisse connivenza. La causa è quindi rinviata alla Corte d'Appello di Bari per un nuovo esame, con regolazione delle spese.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte sottolinea che per negare la riparazione occorre dimostrare la presenza di una causa ostativa, come la colpa grave: il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se la condotta extraprocessuale abbia inciso causalmente sull'adozione della misura
L'articolo è richiamato nella censura difensiva per la presunta errata applicazione; dalla sentenza emerge che ogni applicazione di norme penali o valutazioni sulla responsabilità deve rispettare la distinzione tra accertamento di reato (giudice di merito) e verifica, da parte del giudice della riparazione, dell'eventuale causa ostativa derivante da colpa del detenuto
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma e motivata: non può limitarsi a ripetere le affermazioni del GIP o del giudice di merito, ma deve verificare se le condotte extraprocessuali hanno effettiva incidenza causale sull'adozione della misura
- Per escludere il diritto alla riparazione sulla base della 'colpa grave' sono richiesti elementi concreti e specifici; contatti ambigui o frequentazioni non provate non sono di per sé sufficienti
- La riconducibilità di utenze, beni o comportamenti al ricorrente deve essere adeguatamente accertata: presunzioni non confermate in sede di cognizione non possono costituire base solida per negare la riparazione
- La semplice tolleranza dello stazionamento di un veicolo o la prossimità di aree di attività non provano automaticamente connivenza: è necessaria la prova della conoscenza o della consapevolezza della illiceità da parte del proprietario/detentore
- In caso di contrasto tra le conclusioni del giudice cautelare e l'assoluzione del giudice di merito, la Corte della riparazione deve spiegare dettagliatamente perché ritiene che permangano elementi ostativi al diritto alla riparazione
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