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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13611/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro dovuta su una compravendita immobiliare stipulata con rogito notarile del 7 agosto 2000. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società di riscossione, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto prescritto il credito tributario in quanto tra la notifica dell'avviso di liquidazione (11 giugno 2002) e la notifica della cartella (26 giugno 2012) era decorso il termine decennale. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e degli artt. 76 e 78 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il dies a quo del termine prescrizionale non dovesse coincidere con la notifica dell'avviso di liquidazione, ma con la scadenza del sessantesimo giorno successivo a tale notifica. Nel corso del giudizio, tuttavia, è intervenuta l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del d.l. n. 50/2017, con attestazione dell'integrale pagamento dovuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto della regolarità dell'istanza di definizione agevolata e del pagamento integrale dell'importo dovuto. Ha inoltre compensato integralmente le spese giudiziali, richiamando la finalità della definizione agevolata di non addossare ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli previsti dalla legge, e ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene la definizione agevolata della controversia tributaria con pagamento integrale di quanto dovuto e regolarità dell'istanza, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di estinzione del giudizio per adesione a definizione agevolata, le spese possono essere compensate, in coerenza con la finalità legis di non imporre ulteriori oneri al contribuente oltre quelli stabiliti dalla procedura speciale.
  • La sopravvenuta definizione del rapporto tributario rende irrilevante l'esame del motivo di ricorso originariamente proposto, compresa la questione sulla decorrenza della prescrizione del credito.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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