Cassazione Civile, Ordinanza n. 34556/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione, su un sito di informazione, di un articolo intitolato "Fiduciari a Liechtenstein?" e corredato da titoli intermedi, foto e commenti finali, ritenuto allusivo e lesivo della reputazione di un assessore all'ambiente. Il soggetto pretesamente diffamato aveva domandato il risarcimento del danno, sostenendo che il pezzo insinuasse un suo interesse personale in una società e un suo possibile ruolo di fiduciario, costruendo un collegamento mai chiarito con precedenti vicende giudiziarie e con un presunto incontro con banche creditrici. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti del solo autore dell'articolo e disposto la rettifica nei confronti dell'editore; la corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando la portata complessiva dell'articolo, la scelta del titolo e delle espressioni usate, nonché la presenza di elementi non veritieri o insinuanti. In cassazione il giornalista ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 21 Cost., 595 e 51 c.p., 2043 c.c., sostenendo che mancassero gli elementi della diffamazione e che la reputazione non potesse dirsi lesa in base alle mere suggestioni prodotte sui lettori; (2) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., deducendo che non fosse stato accertato il dolo generico, ma solo l'accettazione del rischio di offesa; (3) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., 2043 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente valutato inesattezze marginali e continenza, senza considerare l'articolo nel suo insieme e la marginalità delle imprecisioni rispetto al fatto narrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sollecitassero una rivalutazione del merito, in particolare della capacità diffamatoria delle espressioni usate, della marginalità o meno delle inesattezze e della sussistenza della continenza e della verità dei fatti narrati, profili riservati al giudice di merito se adeguatamente motivati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la nozione di dolo generico implica anche la previsione e l'accettazione del rischio di offesa, sicché la censura era priva di specificità; ha inoltre richiamato il principio per cui la lesione dell'onore e della reputazione consente comunque il ristoro del danno non patrimoniale anche se il fatto non integra reato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 Cost.
Richiamato come parametro invocato dal ricorrente per la libertà di manifestazione del pensiero e della cronaca, ma ritenuto non idoneo a superare la valutazione di merito sulla diffamazione nel caso concreto.
Norma sulla diffamazione; la Corte ribadisce che l'accertamento della capacità offensiva delle espressioni e della ricorrenza della fattispecie è in larga parte riservato al giudice di merito.
Invocato quale esimente dell'esercizio del diritto di cronaca/critica; la Corte richiama il controllo di legittimità limitato alla verifica dei requisiti di verità, continenza e interesse pubblico.
Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria; la Corte ribadisce che la lesione di diritti della persona può fondare il risarcimento del danno anche al di fuori dell'integrazione di un reato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte rileva che le doglianze, pur formalmente qualificate come violazione di legge, miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto riservati al merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato in via generale nella definizione dei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, ove dedotto il vizio motivazionale.
Indica il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione dei fatti, la valutazione del contenuto dell'articolo e l'apprezzamento della capacità lesiva delle espressioni usate sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata.
- Il controllo di legittimità sulla scriminante del diritto di cronaca e di critica si limita a verificare che il giudice di merito abbia esaminato i requisiti di verità, continenza e interesse pubblico della notizia, non potendo la Cassazione sostituirsi nella rivalutazione del significato complessivo del testo.
- Le doglianze formalmente prospettate come violazione di legge sono inammissibili quando, in realtà, mirano a contestare la valutazione del materiale probatorio o la qualificazione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Il dolo generico nella diffamazione richiede la previsione e accettazione del rischio di offesa; pertanto, censurare l'accertamento del dolo sostenendo che vi sia stata solo accettazione del rischio, senza previsione, è una critica logicamente inconferente e priva di specificità.
- La lesione dell'onore e della reputazione consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche quando il fatto illecito non integri gli estremi di reato.
- Nelle controversie di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione della marginalità delle eventuali inesattezze e della continenza complessiva dell'elaborato appartiene al giudice di merito, che deve considerare il testo nel suo insieme, inclusi titolo, sottotitoli, immagini e contesto espressivo.
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