Cassazione Civile, Ordinanza n. 24519/2021 del 10/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto al tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il tribunale aveva rigettato la domanda con decreto. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva preliminarmente un vizio della procura speciale apposta al ricorso. La procura era stata rilasciata in calce al ricorso, ma conteneva solo l'autentica della firma da parte del difensore con la formula "è autentica", senza alcuna certificazione espressa che la data di conferimento fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite sulla necessità, per i ricorsi in materia di protezione internazionale, che la procura sia posteriore alla comunicazione del decreto e che tale posteriorità sia certificata dal difensore. La Corte aggiunge che i motivi appaiono comunque, in sommaria delibazione, inammissibili perché diretti a contestare la valutazione di merito del giudice sulle COI e, quanto al terzo, anche per profili di novità, ma tale profilo resta assorbito dalla nullità della procura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per nullità della procura speciale, poiché non risultava certificata dal difensore la posteriorità del conferimento rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte ha escluso la necessità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, ritenendola non rilevante ai fini decisori. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Ministero; è stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 25/2008, art. 35-bis, comma 13
Per i ricorsi per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento sfavorevole e tale posteriorità deve essere espressamente certificata dal difensore; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità del ricorso.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3
La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, non si esaurisce nei requisiti ordinari di deposito della procura, ma introduce un onere ulteriore e autonomo di certificazione della posteriorità.
L'autentica della firma del difensore non basta a soddisfare il requisito speciale della procura posteriore; serve anche la certificazione espressa della data successiva.
È richiamato come fonte della disciplina speciale sull'accesso al giudizio di legittimità nelle controversie di protezione internazionale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
artt. 3, 10, 24, 111 Cost.
Sono evocati nella questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale con altra ordinanza, ma la Corte ritiene la questione non rilevante nel caso deciso.
art. 117 Cost.
È richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale per il possibile contrasto con il diritto dell'Unione europea.
direttiva 2013/32/UE
È evocata nella questione di legittimità costituzionale come parametro interposto di compatibilità della disciplina speciale.
artt. 47, 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati solo nel quadro della questione di legittimità costituzionale, non decisiva ai fini dell'ordinanza.
artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU
Richiamati solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere conferita dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità; la sola autentica della firma non è sufficiente.
- La mera indicazione, nella procura, del provvedimento da impugnare o della data di conferimento non basta a sanare l'assenza di una certificazione espressa della posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto.
- Se la procura speciale richiesta dalla disciplina speciale è priva della certificazione della data posteriore, il ricorso per cassazione è inammissibile, senza che ciò richieda ulteriori verifiche sul merito delle censure.
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità per vizio della procura anche prima della definizione di una questione di legittimità costituzionale, quando tale questione non sia rilevante ai fini della decisione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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