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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33302/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente prestazione)

La controversia

Un soggetto aveva domandato l'assegno sociale e la sua richiesta era stata respinta in appello perché, pochi mesi prima della domanda amministrativa, aveva rinunciato all'assegno di mantenimento posto a carico dell'ex coniuge, dichiarando in sede di omologa della separazione consensuale che i coniugi erano economicamente autosufficienti. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo la violazione della L. n. 335/1995 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente trasformato quella dichiarazione di autosufficienza in un automatismo impeditivo del diritto all'assegno sociale. Ha affermato che, per la prestazione assistenziale, rileva solo il requisito reddituale oggettivo e lo stato di bisogno desunto dalla legge, non la capacità economica potenziale né la scelta di non chiedere un assegno di mantenimento; ha inoltre sostenuto che non fosse necessario dimostrare che il richiedente si rivolgesse prima al coniuge e solo in subordine all'INPS, e che mancasse qualsiasi prova di un intento fraudolento o elusivo finalizzato a simulare uno stato di bisogno. L'INPS ha resistito, eccependo che il motivo era sostanzialmente una censura di motivazione e che comunque lo stato di bisogno non era provato, anche in considerazione dell'onere probatorio gravante sul richiedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui, ai fini dell'assegno sociale, lo stato di bisogno si valuta in base alla situazione reddituale oggettiva, e non in base ad altri indici di autosufficienza economica, quali il mancato esercizio del diritto al mantenimento nei confronti dell'ex coniuge. La rinuncia all'assegno di mantenimento non è di per sé equiparabile all'assenza dello stato di bisogno e non esclude il diritto alla prestazione, salvo che sia accertata in concreto una condotta fraudolenta o artificiosa diretta a simulare il bisogno per ottenere la pubblica assistenza. Il giudice di rinvio dovrà attenersi a tali principi nel riesame della domanda.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge, in particolare per l'erronea applicazione dei presupposti normativi dell'assegno sociale.

  • art. 3, comma 6, L. n. 335/1995

    L'assegno sociale richiede il possesso di un effettivo stato di bisogno, desunto dall'assenza o insufficienza del reddito entro i limiti di legge; rileva la condizione reddituale oggettiva e non altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali non percepiti, salvo condotte fraudolente.

  • art. 38 Cost.

    La prestazione assistenziale è ricondotta alla tutela costituzionale delle situazioni di bisogno.

Massime di principio

  • Ai fini dell'assegno sociale, il requisito del bisogno va accertato in base alla condizione reddituale oggettiva del richiedente, come delineata dalla legge, e non in base a valutazioni generiche di autosufficienza economica o di opportunità di far valere altri diritti patrimoniali.
  • La mancata richiesta dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge non equivale, da sola, a insussistenza dello stato di bisogno e non esclude il diritto all'assegno sociale.
  • Lo stato di bisogno rilevante per l'assegno sociale non deve essere anche incolpevole; la legge non richiede che il richiedente dimostri di aver prima azionato eventuali obbligati familiari.
  • Solo una prova concreta di condotte fraudolente o artificiosamente simulatorie dello stato di bisogno può impedire il riconoscimento della prestazione assistenziale, non essendo sufficiente un generico sospetto di elusione.
  • In tema di prestazioni assistenziali, l'onere di allegare e provare l'eventuale simulazione fraudolenta incombe su chi la deduce, mentre il giudice non può negare la prestazione sulla base di automatismi non previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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