Sentenza del 11/11/2016 n. 23053 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della CTR Toscana sostenendo che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, essendo uno strumento cautelare e conservativo di autotutela pubblicistica e non un atto di esecuzione forzata, non sarebbe soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c. La contribuente ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l'appello di Equitalia avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo sufficientemente specifico l'appello di Equitalia. Ha invece accolto il ricorso principale, cassato la sentenza della CTR Toscana e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che i limiti dell'art. 170 c.c. possono applicarsi anche all'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale, nonostante essa non sia formalmente un atto di espropriazione. Il giudice del rinvio dovrà accertare se i debiti, principalmente contributi INPS e INAIL, siano stati contratti per soddisfare bisogni della famiglia e se il creditore conoscesse l'eventuale estraneità del debito a tali bisogni. L'onere della prova grava sulla contribuente; il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio di un'impresa non è sufficiente né per escludere né per dimostrare il collegamento con i bisogni familiari.
Norme richiamate
Iscrizione ipotecaria nell'ambito della riscossione coattiva delle imposte.
L'iscrizione ipotecaria è uno strumento preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare. Può riguardare beni inseriti in un fondo patrimoniale, ma deve rispettare i limiti sostanziali dell'art. 170 c.c.
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La tutela del fondo patrimoniale opera quando il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne era consapevole. Tale disciplina è interpretativamente estesa anche all'iscrizione ipotecaria.
Codice di procedura civile, art. 342
Specificità dei motivi di appello.
Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando, anche in forma non rigorosamente formalistica, consente di individuare chiaramente la domanda e le ragioni della contestazione. La riproposizione delle argomentazioni già svolte può essere sufficiente se esprime il dissenso dalla decisione impugnata.
Specificità dei motivi dell'impugnazione nel processo tributario.
I motivi d'appello devono essere chiari e univoci, ma possono risultare dall'esame complessivo dell'atto, senza necessità di formule rigide o di una separata articolazione formale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La censura di Equitalia è stata esaminata come contestazione dell'erronea interpretazione degli artt. 77 del D.P.R. n. 602/1973 e 170 c.c.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria sui beni conferiti in un fondo patrimoniale non è automaticamente illegittima: occorre verificare concretamente se il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia e se il creditore ne fosse consapevole.
- La disciplina di protezione del fondo patrimoniale può applicarsi anche ai crediti fiscali e previdenziali; non esiste, sotto questo profilo, una differenza decisiva tra creditore privato e agente della riscossione.
- Il fatto che il debito derivi dall'attività d'impresa non dimostra da solo che esso sia estraneo ai bisogni familiari. La natura e la finalità dell'obbligazione devono essere accertate caso per caso.
- L'onere di provare la costituzione opponibile del fondo, l'estraneità del debito ai bisogni familiari e, secondo il caso concreto, la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore grava sul debitore che invoca la protezione dell'art. 170 c.c.
- Nel processo tributario un appello può essere ritenuto specifico anche se ripropone le argomentazioni già formulate in primo grado, purché dal complesso dell'atto emerga chiaramente il dissenso rispetto alla sentenza impugnata e la richiesta rivolta al giudice d'appello.
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