Sentenza del 11/11/2016 n. 23018 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava dall’impugnazione di una cartella di pagamento Irpef, notificata in data oscurata, relativa alla tassazione separata di arretrati della pensione di reversibilità. La CTP di Avellino aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR Campania aveva dichiarato tardivo l’appello dell’Agenzia. Con sentenza n. 15455/2006, la Cassazione aveva ritenuto tempestivo l’appello e disposto il rinvio. L’Agenzia ha impugnato la successiva sentenza della CTR del 2 febbraio 2010, che aveva deciso il merito dopo aver fissato d’ufficio l’udienza, senza che una parte avesse riassunto il giudizio. Ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 45 e 63, sostenendo che il giudice non potesse proseguire d’ufficio il processo di rinvio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che, in mancanza di riassunzione della causa da parte di una parte entro il termine perentorio, il processo di rinvio si estingue e non può essere riattivato d’ufficio dal giudice. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR, perché il processo non poteva essere proseguito. Non sono riportate statuizioni sulle spese. La decisione non risolve nuovamente nel merito la questione della tassazione degli arretrati pensionistici.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 63, comma 2
La sentenza impugnata, avendo giudicato nel merito in sede di rinvio dalla cassazione in mancanza di un atto di riassunzione proveniente dalla parte, ha falsamente applicato il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 63, comma 2 e art. 393 c.p.c., che, prevedendo l'estinzione dell'intero processo di rinvio in caso di mancata riassunzione nel termine perentorio di legge, chiaramente escludono la possibilità di una riassunzione operata d'ufficio dal giudice.
Nel giudizio tributario di rinvio, l’assenza di una riassunzione di parte entro il termine perentorio comporta l’estinzione dell’intero processo; il giudice non può sostituirsi alle parti e disporre d’ufficio la prosecuzione.
Art. 393 c.p.c.
La sentenza impugnata, avendo giudicato nel merito in sede di rinvio dalla cassazione in mancanza di un atto di riassunzione proveniente dalla parte, ha falsamente applicato il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 63, comma 2 e art. 393 c.p.c., che, prevedendo l'estinzione dell'intero processo di rinvio in caso di mancata riassunzione nel termine perentorio di legge, chiaramente escludono la possibilità di una riassunzione operata d'ufficio dal giudice.
La norma conferma che il processo di rinvio deve essere riassunto da una parte entro il termine previsto; se ciò non avviene, il processo si estingue e non è consentito al giudice proseguirlo d’ufficio.
Massime di principio
- Dopo una cassazione con rinvio, la prosecuzione del giudizio richiede un atto di riassunzione di parte nei termini perentori applicabili: la fissazione d’ufficio dell’udienza non supplisce alla sua mancanza.
- Se la riassunzione non avviene tempestivamente, il giudizio di rinvio si estingue e il giudice non può decidere il merito; la sentenza resa nonostante l’estinzione va cassata senza rinvio.
- La decisione riguarda la regolarità processuale del giudizio di rinvio e non determina, di per sé, una nuova pronuncia sul merito della pretesa tributaria.
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