Sentenza del 11/11/2016 n. 3945 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TESTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c. e dell'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la precedente sentenza contenesse un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa. In particolare, contestava la statuizione con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello per mancata costituzione dell'appellato e per omessa notifica, ritenendo erronea la ricostruzione della regolare instaurazione del contraddittorio. L'Ufficio chiedeva quindi la revocazione della sentenza e, nel merito, la dichiarazione di legittimità degli avvisi di accertamento relativi a IRPEF e ILOR 1995.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la precedente statuizione non contenesse un errore di fatto revocatorio, ma una valutazione di merito relativa agli atti processuali, alla notifica e alla costituzione dell'appellato. Secondo il Collegio, tale valutazione avrebbe dovuto essere contestata mediante un ordinario appello, mezzo di impugnazione a critica libera, e non mediante revocazione. Di conseguenza, non è stato esaminato il merito della legittimità degli avvisi di accertamento. Le spese del grado sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in favore dei contribuenti, con importo indicato in sentenza pari a 300 euro nella motivazione e a 400 euro nel dispositivo.
Norme richiamate
Art. 395, comma 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa per un errore di fatto percettivo, obiettivo e decisivo, non per contestare una valutazione giuridica o una ricostruzione discrezionale degli elementi processuali.
Artt. 396 e 395 codice di procedura civile
La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, utilizzabile soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge e non come alternativa generale all'appello.
Artt. 64-67 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la revocazione segue, per quanto applicabile, la disciplina degli artt. 395 e 396 c.p.c.; l'errore di fatto può essere dedotto solo quando ricorrono i presupposti specifici dell'impugnazione revocatoria.
Art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
La norma è stata richiamata in relazione agli adempimenti di notifica e costituzione nel processo tributario, la cui corretta osservanza incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
Art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
La norma è stata richiamata per la disciplina dell'appello tributario e della notifica dell'atto di impugnazione; la precedente decisione aveva ricollegato alla mancata notifica l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle notifiche o della regolare costituzione delle parti: tali contestazioni riguardano normalmente il merito o l'interpretazione degli atti e devono essere proposte con l'impugnazione ordinaria prevista dalla legge.
- L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente verificabile dagli atti, come l'affermazione dell'esistenza di un documento che non esiste o l'omessa considerazione di un documento incontestabilmente presente; non coincide con una decisione ritenuta ingiusta o erronea sul piano giuridico.
- Prima di proporre revocazione occorre verificare se il vizio fosse già conoscibile e deducibile nei termini dell'appello. Se il problema poteva essere contestato con un'impugnazione ordinaria, la revocazione rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Quando il giudice ha ricostruito i fatti processuali e ha tratto da essi una conclusione sulla validità della notifica o del contraddittorio, si tratta normalmente di una valutazione, non di un errore di fatto revocatorio.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione impedisce, in quel giudizio, l'esame del merito dell'accertamento tributario e comporta ordinariamente la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 nov 2016Sentenza del 11/11/2016 n. 23018 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 nov 2016Sentenza del 11/11/2016 n. 288 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 11 nov 2016Sentenza del 11/11/2016 n. 2904 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 11 nov 2016Sentenza del 11/11/2016 n. 23014 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 nov 2016Sentenza del 11/11/2016 n. 23015 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 nov 2016Sentenza del 11/11/2016 n. 23015 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →