Sentenza del 11/11/2016 n. 23015 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva recuperato l'imposta di registro ordinaria, revocando le agevolazioni previste dalla legge n. 604 del 1954 per la piccola proprietà contadina. C.L. sosteneva di avere diritto all'agevolazione in quanto coltivatore diretto e giustificava il ritardo nella produzione del certificato definitivo con le vicende istituzionali degli enti competenti al rilascio. In Cassazione deduceva, tra l'altro, che il giudice tributario avrebbe potuto accertare autonomamente il possesso dello status di coltivatore diretto, anche in assenza o tardività della certificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decadenza dalle agevolazioni. Il certificato definitivo era stato emesso il 4 dicembre 2007, oltre il termine decadenziale di tre anni decorrente dalla registrazione dell'atto, avvenuta il 20 luglio 2004. Il contribuente non aveva dimostrato di avere richiesto tempestivamente la certificazione né che il ritardo fosse imputabile esclusivamente all'ufficio competente, avendo peraltro dichiarato di non essere stato informato della necessità dell'adempimento. La Corte ha inoltre ribadito che il giudice tributario non può sostituire la certificazione amministrativa con un accertamento giudiziale diretto dei requisiti, quando la mancata produzione tempestiva non dipenda da un'omissione colpevole dell'ufficio. C.L. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 604 del 1954, art. 4, comma 2
Il termine triennale per la produzione del documento definitivo ai fini della conferma dell'agevolazione.
Il termine per presentare la certificazione attestante il possesso dei requisiti per l'agevolazione ha natura decadenziale: non è soggetto a interruzione o sospensione e la sua inosservanza comporta la perdita del beneficio, salvo che il contribuente dimostri che il ritardo è imputabile all'ufficio competente e di avere agito con adeguata diligenza.
Art. 342 c.p.c.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la decisione d'appello.
La Corte non ha ravvisato una violazione della disposizione, ritenendo infondato il ricorso e corretta la motivazione della Commissione tributaria regionale.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. nn. 10406/2011, 14671/2005 e 15953/2003
Il contribuente deve dimostrare di aver operato con adeguata diligenza per ottenere la certificazione in tempo utile.
Il semplice ritardo dell'ente non è sufficiente: occorre provare che la richiesta sia stata presentata tempestivamente e che il mancato rilascio entro il termine sia imputabile all'amministrazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. nn. 26334/2014, 8052/2013, 19469/2012, 5029/2012, 2936/1998 e 8057/1993
La mancata osservanza del termine non comporta la perdita del beneficio quando dipenda dall'omissione dell'ufficio tenuto al rilascio della certificazione.
L'agevolazione può essere conservata se il contribuente dimostra che l'ufficio, pur tempestivamente investito, non ha rilasciato la certificazione, poiché il documento amministrativo costituisce lo strumento necessario per provare i requisiti.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale richiede una certificazione da produrre entro un termine decadenziale, il contribuente deve rispettare rigorosamente il termine e non può confidare in una successiva verifica giudiziale sostitutiva.
- In caso di ritardo dell'ente pubblico, il contribuente deve dimostrare sia di avere richiesto la certificazione prima della scadenza sia che il ritardo sia concretamente imputabile all'ufficio; una contestazione generica non è sufficiente.
- È opportuno conservare la richiesta protocollata, i solleciti e ogni prova dell'attività svolta per ottenere tempestivamente la certificazione.
- La mancata conoscenza dell'obbligo documentale, di regola, non esclude la decadenza dall'agevolazione.
- Il termine triennale per la produzione della certificazione è decadenziale; decorso tale termine, inizia normalmente a decorrere l'ulteriore termine prescrizionale entro cui l'Amministrazione può recuperare l'imposta ordinaria.
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