Sentenza del 11/11/2016 n. 23014 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 non potesse considerarsi perfezionato in caso di omesso o tardivo versamento delle rate successive alla prima. La disciplina del condono, essendo eccezionale e di stretta interpretazione, non poteva essere integrata applicando analogicamente le regole previste per altre forme di definizione agevolata. Inoltre, per la parte relativa all'IVA, la normativa nazionale doveva essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea, che impone la corretta riscossione dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente contro le intimazioni relative a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 1998-1999. Publimix S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito. Le spese dei giudizi di merito sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Definizione agevolata degli omessi o ritardati versamenti
La disciplina costituisce un sistema eccezionale e autonomo, soggetto a stretta interpretazione. Il perfezionamento del condono richiede l'integrità e la tempestività di tutti i versamenti dovuti in sanatoria; l'omesso versamento delle rate successive alla prima impedisce quindi la definizione agevolata.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 8
Le diverse forme di condono previste dalla stessa legge sono autonome e non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis. I principi elaborati per una tipologia di condono non possono essere automaticamente estesi alle altre.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 62-bis
I principi relativi ad altre forme di definizione agevolata previste da questa disposizione non sono applicabili all'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Gli Stati membri devono garantire l'assoggettamento all'IVA e la corretta riscossione dell'imposta. Una disciplina nazionale che consenta di evitare il pagamento dell'IVA dovuta mediante un condono incompatibile con tali obblighi deve essere disapplicata.
Principio di soccombenza sulle spese processuali
La parte la cui domanda o impugnazione viene respinta è tenuta, di regola, a rimborsare le spese del giudizio, salvo diversa decisione motivata.
Massime di principio
- Le norme sui condoni fiscali sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile estendere per analogia condizioni più favorevoli previste per altri condoni.
- Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale, il mancato o tardivo pagamento anche delle rate successive alla prima può impedire il perfezionamento del beneficio, se la norma richiede versamenti integrali e tempestivi.
- Il pagamento parziale non determina automaticamente una riduzione proporzionale del debito, delle sanzioni o degli interessi, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla legge.
- Le agevolazioni fiscali riguardanti l'IVA devono rispettare il diritto dell'Unione europea; una norma nazionale incompatibile con gli obblighi europei sulla riscossione dell'IVA può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice.
- Non si possono applicare automaticamente all'IVA le regole favorevoli previste per imposte diverse o per altre forme di condono.
- In situazioni analoghe, è quindi essenziale verificare il testo specifico della norma agevolativa, le modalità e le scadenze dei pagamenti, nonché l'eventuale incidenza dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea.
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