Sentenza del 11/11/2016 n. 2904 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Impugnazioni - nullità - termini - art. 21, d.lgs. n. 546/92 - tempestività - non sussiste - sanatoria - è tale - definitività dell'atto - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dichiarato illegittima la cartella di pagamento relativa all'imposta di registro, ritenendo che la società fosse già sostanzialmente cessata e quindi non validamente destinataria della notifica. L'Ufficio ha sostenuto che, alla data della notifica, la società non era ancora stata cancellata dal registro delle imprese, che la cartella era stata notificata presso il domicilio fiscale e ricevuta da un'addetta, e che l'avviso di liquidazione presupposto era divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notifica della cartella, effettuata il 28 gennaio 2013, poiché a quella data la società non era ancora stata cancellata dal registro delle imprese. L'avviso di liquidazione, notificato nel 2006 e non impugnato entro i termini, si era consolidato ed era divenuto definitivo, consentendo la riscossione coattiva anche se eventualmente affetto da vizi di nullità. La successiva cancellazione della società non ha impedito l'azione esecutiva, potendo l'Ufficio agire nei confronti dei soci secondo le regole della successione e nei limiti delle somme eventualmente ricevute in sede di liquidazione. La società è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
I provvedimenti tributari devono essere tempestivamente impugnati nei termini previsti dalla norma.
La mancata impugnazione tempestiva dell'atto tributario ne determina il consolidamento e la definitività, impedendo di far valere successivamente i relativi vizi attraverso l'impugnazione di un atto consequenziale, salvo espressa previsione di legge.
Art. 21-septies della legge n. 241/1990
La disciplina generale della nullità degli atti amministrativi non si estende automaticamente al diritto tributario, che costituisce un sottosistema speciale del diritto amministrativo.
Art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 104/2010
La disciplina processuale dell'azione di nullità nel processo amministrativo non trova generale applicazione nel processo tributario, ove i vizi dell'atto devono essere fatti valere nei termini propri dell'impugnazione tributaria.
Cassazione, sentenza n. 18488 del 18 settembre 2015
L'ordinamento tributario costituisce un sottosistema del diritto amministrativo; i vizi dell'atto tributario devono essere tempestivamente impugnati, altrimenti l'atto si consolida e legittima la riscossione coattiva.
Anche un atto tributario eventualmente affetto da nullità diviene definitivo se non viene impugnato nei termini, e i suoi vizi non possono essere dedotti per la prima volta contro l'atto successivo, in assenza di una specifica norma che lo consenta.
Massime di principio
- Nel diritto tributario, la mancata impugnazione tempestiva dell'atto presupposto normalmente ne determina la definitività, anche quando il contribuente ritenga che l'atto sia nullo o viziato.
- I vizi dell'atto presupposto non possono essere fatti valere per la prima volta contro la cartella o altro atto consequenziale, salvo che una specifica disposizione di legge preveda tale possibilità.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese produce effetti successori, ma non rende automaticamente invalide le notifiche effettuate prima della cancellazione, se la società risultava ancora esistente e la notifica è stata eseguita presso il domicilio fiscale.
- Per contestare importo, presupposti o validità di un avviso di liquidazione occorre agire entro il termine previsto per l'impugnazione; eventuali istanze di autotutela non sostituiscono necessariamente l'impugnazione giudiziale né riaprono i termini.
- La notifica di un atto a una società non ancora cancellata può essere valida anche se, sul piano sostanziale, sono già state avviate o concluse attività di liquidazione.
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