Cassazione Civile, Ordinanza n. 33534/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la decisione di merito che aveva escluso l'annullamento della sanzione. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di un ente locale volta ad ottenere l'annullamento di una sanzione disciplinare indicata come "rimprovero scritto", irrogata con nota del 28 marzo 2014 da un dirigente comunale. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto con diversa motivazione, ritenendo che la nota non integrasse un vero provvedimento disciplinare: mancava una previa contestazione, non erano indicate le violazioni del codice disciplinare o di legge, non comparivano formule tipiche di irrogazione della sanzione e l'atto si chiudeva con un'esortazione collaborativa, senza trasmissione all'ufficio risorse umane per l'efficacia sanzionatoria. Con il ricorso per cassazione la dipendente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non poteva riqualificare l'atto come non disciplinare, perché tale natura non era stata contestata e si sarebbe formato giudicato interno; 2) e 3) violazione della disciplina sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego, assumendo l'illegittimità della sanzione perché non preceduta da contestazione e adottata da soggetto privo di qualifica dirigenziale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il giudicato interno si forma solo sulla statuizione minima e il giudice d'appello può riqualificare l'atto entro il petitum e la causa petendi; inoltre la non contestazione riguarda i fatti e non la qualificazione giuridica. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi sia perché presupponevano una natura disciplinare dell'atto non dimostrata in modo conforme ai requisiti di specificità del ricorso, sia perché investivano questioni assorbite e non esaminate dal giudice d'appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice d'appello di riqualificare giuridicamente l'atto e di respingere la domanda per una ragione diversa, purché resti nel perimetro del petitum e della causa petendi.
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura era manifestamente infondata rispetto ai principi processuali richiamati.
il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per mancato rispetto dell'onere di specificazione degli atti e documenti su cui il motivo si fondava.
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
la ricorrente lo invocava per sostenere l'illegittimità del preteso procedimento disciplinare, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché presupponeva una qualificazione dell'atto non accolta.
richiamato dalla ricorrente come norma attributiva di competenze dirigenziali in materia disciplinare; la questione è rimasta inammissibile per difetto del presupposto fattuale dedotto.
art. 139 del regolamento di organizzazione degli uffici adottato con delibera n. 100/2005
richiamato a sostegno della doglianza sulla competenza dell'autore dell'atto; la Corte non ha esaminato il merito della censura per ragioni di inammissibilità.
art. 9 del regolamento di disciplina
richiamato per contestare la validità del provvedimento disciplinare; la questione è stata dichiarata inammissibile in quanto assorbita o priva di specifico confronto con la sentenza impugnata.
art. 24 del CCNI 22.1.2004
invocato dalla ricorrente in relazione alle garanzie del procedimento disciplinare; la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato; la Corte ha dato atto che, se dovuto, è previsto l'ulteriore importo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se il motivo di appello investe anche solo uno di questi elementi, il giudice di secondo grado può riesaminare l'intera questione e riqualificarla giuridicamente.
- Nel giudizio di appello il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quello del tantum devolutum quantum appellatum non impediscono al giudice di decidere sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa qualificazione giuridica, purché resti immutato il perimetro del petitum e della causa petendi.
- La non contestazione ha rilievo sul piano probatorio e riguarda i fatti, non la loro qualificazione giuridica; dunque non preclude al giudice la diversa qualificazione dell'atto o del rapporto controverso.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che non rispettano l'onere di specificità e di indicazione puntuale degli atti e documenti su cui si fondano.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili le censure che investono questioni assorbite o non esaminate dal giudice di merito, ove manchi interesse attuale a censurarle autonomamente.
- L'interpretazione di un atto unilaterale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri di ermeneutica, non per una mera diversa lettura del contenuto dell'atto.
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